Nuove istruzioni dall’Agenzia delle Entrate sul rimborso IRAP sui costi del lavoro dipendente: essendo scaduti i termini per la procedura con click day, le aziende possono ottenerne la deduzione con il Modello UNICO 2013 di dichiarazione dei redditi 2012.
La nuova circolare 8/E del 3 aprile spiega come ottenere la restituzione dell’imposta versata per il personale dipendente – introdotto dal Salva Italia (articolo 2, comma 1 del Dl 201/2011 convertito, con la legge 22 dicembre 2011, n. 214) per il 2012 e poi esteso ai quattro anni precedenti dall’articolo 4, comma 12, del dl 16/2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
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Possono far valere in UNICO 2013 la deduzione analitica IRAP sul personale dipendente, ai fini dell’imposta sui redditi, IRPEF o IRES, i contribuenti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare. L’unica condizione è che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR e per redditi assimilati ai sensi del successivo articolo 50.
I contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che hanno chiuso l’esercizio in data anteriore al 31 dicembre 2012, possono invece avvalersi della deduzione solo presentando apposita istanza di rimborso (click day, che però si è già concluso).
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Deduzioni IRAP
La deduzione sarà pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato e va calcolata al netto delle deduzioni spettanti ai sensi del Dlgs 446/1997, (articolo 11, comma 1, lettera a, e commi 1-bis, 4-bis, 4-bis.1), che sono quelle relative a: contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, spese e contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e alle deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.
Ai fini della deduzione si possono considerare anche:
- indennità di trasferta,
- somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo,
- accantonamenti per il TFR o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente eassimilato da effettuarsi negli esercizi successivi, fermo restando la necessità di recuperare a tassazione la quota IRAP dedotta nel caso in cui la quota accantonata si rilevi successivamente superiore a quella effettivamente sostenuta.
L’imposta rilevante per il calcolo della deduzione è quella versata nel periodo di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo.
L’IRAP versata in acconto concorre al calcolo dell’importo deducibile solo se e nei limiti in cui rifletta l’imposta effettivamente dovuta. La quota di acconto versata in eccesso rispetto all’IRAP di competenza non può invece essere computata perché costituisce credito dell’esercizio medesimo.
Deduzioni IRES e IRPEF
La nuova deduzione analitica sul costo del lavoro non fa venir meno la deduzione forfetaria del 10% riferibile a interessi passivi e oneri assimilati. In sintesi, il contribuente può dedurre:
- quota IRAP commisurata all’imponibile relativo al costo per lavoro dipendente e assimilato non ammesso in deduzione (deduzione analitica)
- 10% IRAP complessiva versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili (deduzione forfetaria).
Il calcolo della deduzione analitica può tener conto dell’IRAP, versata nell’anno interessato dalla rideterminazione, in conseguenza di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento, sempre che riguardino le spese per il personale.
Le aziende o i contribuenti che hanno anche attività all’estero, devono considerare il costo del lavoro e il valore della produzione al netto della quota estero.
Precisazione: l’IRAP complessiva (forfettaria e analitica) ammessa in deduzione non può in alcun modo eccedere l’imposta complessivamente versata/dovuta.
Esempio: se l’IRAP totale dovuta (o versata) è di 200 euro, e quella analiticamente deducibile relativa alle spese del lavoro dipendente e assimilato è di 199 euro (quella forfetaria è evidentmente pari a 20 euro, il 10% di 200), l’Irap ammessa in deduzione, teoricamente pari a 219 euro, non potrà essere superiore a 200 euro.
Rimborsi pregressi
Come è noto, riguarda il rimborso delle maggiori imposte versate per effetto della mancata deduzione IRAP nei quattro periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, purché alla data del 28 dicembre 2011 (entrata in vigore del Salva Italia) fosse ancora pendente il termine di 48 mesi (quattro anni) previsto (in pratica, dal 28 dicembre 2007). Anche qui, la deduzione analitica si può sommare a quella del 10%.
La circolare dell’Agenzia fornisce una serie di chiarimenti su come si calcolano i rimborsi e sulle pratiche necessarie, ma in realtà questa parte sembra in ritardo, visto che appunto i click day per le richieste di rimborso sono terminati.
Ci sono però chiarimento utili relativi alle modalità di utilizzo delle eccedenze per le imposte pagate all’estero. La deduzione IRAP, in uno degli esercizi per cui è prevista l’istanza di rimborso, implica una riduzione quota d’imposta italiana riferibile al reddito estero (che rappresenta il limite massimo di detraibilità d’imposta estera).
Alla riduzione dell’imposta italiana rideterminata dopo la deduzione IRAP, può conseguire una diminuzione dell’imposta estera accreditabile in quell’esercizio e un conseguente aumento dell’eccedenza dell’imposta estera. Quest’ultima può essere riportata in avanti o indietro per essere compensata con eventuali eccedenze di imposta italiana rispetto a quella estera.
La gestione della maggiore eccedenza d’imposta estera varia a seconda dei periodi di imposta a cui si riferisce.
Se infine la deduzione IRAP determina una minor eccedenza d’imposta nazionale, il contribuente rettifica, nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva, il dato relativo all’eccedenza d’imposta nazionale.
Se l’eccedenza non spettante è stata utilizzata in uno dei periodi antecedenti al 31 dicembre 2012, il contribuente terrà conto delle imposte sui redditi che è tenuto a restituire in relazione all’annualità nella quale ha utilizzato tale eccedenza.