Dal primo gennaio 2010, il Ministero dell’Ambiente ha reso operativo il
SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti), con il duplice obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa nella gestione dei rifiuti e diminuire i costi legati agli adempimenti burocratici da parte delle imprese.
Con l’introduzione del SISTRI l’Italia si posiziona al primo posto in Europa per l’adozione di un sistema informatico e telematico di questo tipo,con la registrazione di ogni singolo passaggio intermedio. Non a caso viene considerato il Grande Fratello dei rifiuti!
Cos’è
Come tutti i progetti che che apportano innovazioni profonde, anche il SISTRI ha una storia che parte da lontano. Nato ufficialmente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2009 del Decreto ministeriale 17 dicembre 2009, trova però riscontro in numerose altre fonti normative precedenti, che fin dal 2006 ne prevedono la definizione:
- Legge 296/2006, Articolo 1, comma 1116 (Tracciabilità dei rifiuti), che stabilisce la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti con particolare riguardo alla sicurezza nazionale e alla prevenzione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata in ambito di smaltimento illecito dei rifiuti;
- Decreto Legislativo 4/2008, Art.2 comma 24, che stabilisce l’obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione e utilizzo di apparecchiature elettroniche ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti;
- Legge 102/2009 (art. 14-bis), che finanzia e che affida al Ministero dell ‘ Ambiente la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali e urbani nella Regione Campania;
- Direttiva UE 2008/98/CE in fase di recepimento, che stabilisce l’obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze per la salute e l’ambiente della produzione e gestione di rifiuti, introducendo il principio “chi inquina paga”, obbligando gli Stati membri ad adottare misure affinché produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni da garantire protezione dell’ambiente e della salute, prevedendo tra l’altro l’adozione di misure per garantire la tracciabilità – dalla produzione alla destinazione finale – e il controllo dei rifiuti pericolosi, stabilendo infine che le sanzioni siano proporzionate e dissuasive.
(Seconda porte)
Tempi: iscrizione e operatività
Il decreto ministeriale prevede diverse fasi temporali per l’avvio a regime del nuovo sistema informativo sui rifiuti. Coinvolge un gran numero di imprese e istituzioni, si è ritenuto opportuno prevedere una scansione temporale che consenta un allineamento progressivo di tutti i soggetti coinvolti.
Il provvedimento contempla due momenti: iscrizione al SISTRI per imprese e operatori coinvolti nella movimentazione e gestione dei rifiuti; operatività del SISTRI differenziata per gruppi di soggetti coinvolti.
In sintesi, il decreto prevede due termini successivi per l’iscrizione al SISTRI prima e per l’avvio operativo del sistema poi, in entrambi i casi con una differenziazione di scadenze per i vari gruppi in cui gli operatori sono stati distribuiti.
Costi
Il decreto prevede che a seguito dell’iscrizione al SISTRI le imprese versino per ciascuna attività di gestione dei rifiuti un contributo annuale per coprire i costi di realizzazione e funzionamento del sistema.
La misura dei contributi è differenziata per categoria di soggetti e in considerazione di alcuni criteri: dimensione d’impresa, tipologia e quantità dei rifiuti prodotti, trasportati e gestiti.
Il contributo è riferito all’anno solare di competenza e per gli anni successivi deve essere versato entro il 31 gennaio dell’anno al quale i contributi si riferiscono. Le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti sono chiamate a versare anche una parte di contributo in relazione al numero dei mezzi di trasporto posseduti.
Inoltre le imprese saranno tenute al versamento dei diritti di segreteria determinati per il ritiro del dispositivo USB presso la competente Camera di Commercio.
Anche la sostituzione, obbligatoria a cura dell’operatore, del dispositivo USB o della Black Box in caso di perdita, manomissione o danneggiamento avranno un costo; più oneroso qualora la sostituzione venga richiesta nel 2010.
In linea teorica, le piccole e micro-imprese interessate beneficiano di un regime più leggero per adempimenti burocratici e costi. Tale valutazione resta tuttavia ancora tutta da verificare, soprattutto nei casi Pmi e micro-imprese che comunque si troveranno di fronte alla necessità di adeguare la propria capacità informatica per essere conformi al nuovo sistema.
Come ogni novità che si rispetti anche il SISTRI ha sollevato critiche e perplessità. La maggior parte delle preoccupazioni è rivolta alle migliaia di attività svolte da Pmi e micro imprese che, nonostante la dimensione ridotta, si troveranno a dover utilizzare tecnologie mai utilizzate nei rapporti con la PA.
L’implementazione dell’intero sistema avrebbe probabilmente richiesto tempi di avvio più lunghi e attualmente resta difficile considerare “più economico” un sistema che si avvale di una tecnologia elaborata rispetto al vecchio sistema costituito da registri e dichiarazioni.
Inoltre, nel passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema, il decreto non dà indicazioni sulle sanzioni vigenti per omessa o incompleta compilazione dei documenti. Restano dunque in vigore le sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale, per le quali gli operatori devono al momento continuare a produrre registri, MUD e formulari, oltre alle comunicazioni previste dal SISTRI?
Come funziona
Il sistema si basa sull’utilizzo obbligatorio, da parte delle imprese, di dispositivi elettronici per la rilevazione dei movimenti relativi ai rifiuti. Prima però si deve accedere al portale web SISTRI.it ed effettuare la registrazione per l’iscrizione al sistema.
Alle imprese iscritte al SISTRI verrà consegnato un dispositivo USB personalizzato che abilita la firma elettronica per un massimo di tre addetti per ogni unità locale e operativa dell’impresa, e consente accesso al sistema, trasmissione dati e firma elettronica delle informazioni inviate, memorizzandole sul dispositivo stesso. Si può ottenere presso la Camera di Commercio della propria provincia, le sedi delle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi con apposita convenzione.
Infine, chiude il cerchio la Black Box, dispositivo contenente un modulo GPS per il telerilevamento dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti su cui è installato; un modulo GPRS per la trasmissione di allarmi; un modulo di sicurezza; un modulo di interfaccia con il dispositivo USB,; una batteria tampone e memoria locale per l’archiviazione dei dati. L’installazione deve essere effettuata sui veicoli aziendali che trasportano rifiuti (imprese di autoriparazione, autorizzate all’installazione dal Ministero dell’Ambiente, previa presentazione di apposita domanda sul sito SISTRI.it).
Imprese obbligate a iscriversi
Il Decreto ministeriale indica le categorie di soggetti interessati, quelli esonerati da tale obbligo e quelli che possono aderire su base volontaria. Nel passaggio al nuovo sistema, le imprese in questione sono state individuate tra quelle precedentemente tenute alla comunicazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
In generale: «chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art.184, comma 3, lettere c), d) e )g)” del D.Lgs.152/2006».
Il sistema prevede inoltre la digitalizzazione per gli adempimenti su Registro di carico/scarico e Formulario di identificazione rifiuti (FIR), sinora tenuti in formato cartaceo.
Di conseguenza, alcune imprese finora tenute alla tenuta del Registro di carico e scarico anche se escluse dal MUD sono ora tenute alla adesione obbligatoria al SISTRI.
Prevista invece l’adesione facoltativa per tipologie di impresa quali: imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi, imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e produttori di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell’articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti.
Inoltre anche per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 – che non sono tenuti alla dichiarazione del MUD né al Registro di carico/scarico – è stata prevista la possibilità, di aderire al SISTRI in modo volontario.
(Fine prima parte)