Nuove indicazioni dal Ministero delle Finanze sulla prima rata IMU 2013, da pagare entro il 17 giugno in base alle aliquote stabilite dai Comuni.
Inoltre, sono in scadenza il 2 aprile due adempimenti IMU per imprese e contribuenti, che devono presentare la Dichiarazione sugli immobili del gruppo D non iscritti al Catasto o senza attribuzione di rendita e regolarizzare l’iscrizione al Catasto degli immobili fantasma.
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Aliquote IMU 2013
Adempimento fiscale che riguarda privati e imprese, il versamento della prima rata IMU 2013 si effettua entro il 17 giugno 2013 (sarebbe il 16, che cade di domenica). Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 5/DF del 28 marzo, chiarisce che il contribuente deve applicare le eventuali nuove aliquote deliberate dai Comuni, che verranno pubblicate sul sito del ministero delle Finanze entro il prossimo 30 aprile.
Nel caso in cui il Comune non approvi nuove aliquote, si applicano quelle deliberato dallo stesso ente per il 2012. Se non aveva deliberato nulla nemmeno per il 2012, si applicano le aliquote standard: 0,4% prima casa, 0,76% altri immobili.
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I Comuni che decidono di cambiare le aliquote 2013, devono inviare le nuove deliberazioni esclusivamente per via telematica, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 23 aprile 2013. Non saranno prese in considerazione delibere inviate con modalità diverse (posta elettronica, posta certificata, fax, spedizione del documento in forma cartacea).
Fabbricati impresa
Il Ministero delle Finanze, con la risoluzione 6/DF del 28 marzo, ha chiarito che il termine per la dichiarazione IMU sui fabbricati classificabili nel gruppo D non presenti in Catasto o senza attribuzione di rendita – interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati – è di 90 giorni dalla chiusura del periodo di imposta. Quindi:
- La Dichiarazione 2012 va presentata entro il 2 aprile 2013, in base dei coefficienti del Dm 5 aprile 2012.
- La Dichiarazione 2013 va presentata entro il 31 marzo 2014.
=>IMU 2013 in aumento per imprese con immobili del gruppo D
Immobili fantasma
Agli immobili non dichiarati o modificati all’insaputa del Fisco e poi emersi tramite attività di accertamento (foto aeree, sopralluoghi…), in base all’art. 19 comma 10 del Dl 78/2010 a questi fabbricati viene attribuita una rendita presunta. Non serve la dichiarazione per:
- ampliamento o accatastamento già dichiarato,
- fabbricato demolito,
- fabbricato esente da accatastamento,
- fabbricato non esistente sul terreno indicato.
=>Leggi: istruzioni ed esenzioni dalla Dichiarazione IMU
L’Agenzia del Territorio – con comunicato in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012 – ha fornito l’elenco dei Comuni in cui è stata accertata la presenza di immobili fantasma, nei quali quindi sono state assegnate le rendite d’ufficio. Per regolarizzare le posizioni senza ulteriori sanzioni, i proprietari hanno tempo fino al 30 marzo che, cadendo di sabato slitta al 2 aprile. Chi non presenta l’aggiornamento catastale entro il termine incorre nelle sanzioni previste dall’art. 2, comma 12, del dlgs 23/2011 (da 1.032 a 8.264 euro).
Gli elenchi delle particelle di terreno sulle quali risultano fabbricati non dichiarati si possono consultare sul sito dell’Agenzia del Territorio o recandosi presso gli uffici provinciali dell’Agenzia.
Per approfondire:
- Risoluzione 5/DF sulla prima rata IMU 2013
- Risoluzione 6/DF su Dichiarazione IMU per fabbricati irregolari
- Elenco Comuni con immobili fantasma
- Guida alla consultazione degli elenchi di particelle con immobili fantasma
- Contact Center per segnalare incoerenze o errori