ACE: come calcolare la deduzione sugli utili reinvestiti

di Nicola Santangelo

Pubblicato 29 Marzo 2013
Aggiornato 10 Luglio 2017 16:59

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Come applicare nel Modello UNICO 2013 la deduzione IRPEF sugli utili reinvestiti in aziende, ossia l'ACE, Aiuto alla Crescita Economica introdotto dalla Manovra Finanziaria Monti.

L’ACE (Aiuto per la Crescita Economica) è il meccanismo fiscale che consente, compilando il Modello UNICO 2013, di dedurre dal reddito imponibile i capitali utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese, ossia il rendimento nozionale dei nuovi apporti di capitale di rischio e degli utili reinvestiti in riserve di capitale.

L’obiettivo della misura (articolo 1 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011) ha riequilibrato il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e quelle che lo fanno con capitale proprio. In precedenza, chi si finanziava con denaro a prestito poteva dedurre dall’imponibile gli interessi corrisposti, diversamente da chi ricorreva a fondi propri.

I soggetti interessati sono le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, le società di persone, le persone fisiche titolari di redditi di impresa in contabilità ordinaria, le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
In riferimento alle società di persone di natura commerciale e alle imprese individuali, la norma subordina l’applicazione della disciplina agevolativa ai soli soggetti in regime di contabilità ordinaria.

Sono esclusi gli enti non commerciali, le società assoggettate alle procedure di fallimento, quelle in liquidazione coatta e quelle soggette alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi nonché quelle che svolgono quelle attività per le quali hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 155 del Tuir ossia la cosiddetta “Tonnage tax”.

=>Come usare l’ACE per rafforzare la struttura patrimoniale

Applicazione

Fino al periodo d’imposta 2013 la percentuale da applicare all’incremento patrimoniale su cui calcolare l’importo da dedurre è del 3%. Per gli anni successivi l’aliquota verrà stabilita da un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

La deduzione IRES è valida nell’anno in cui si verifica l’incremento e in ciascun esercizio successivo fino a quando il patrimonio non diminuisce a seguito di riduzioni indicate come rilevanti dalla legge.

Tenendo conto dell’imposizione fiscale ai fini IRES pari al 27,5% e applicando il rendimento del 3% relativo all’ACE, si può affermare che il beneficio annuo è pari allo 0,825% (ossia 27,5 x 3% = 0,825).

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario conseguire un reddito positivo. In presenza di perdita fiscale, la quota ACE non fruita può essere riportata a nuovo e computata in aumento dell’importo dell’agevolazione rilevante negli anni successivi.

=>Come calcolare la deduzione ACE sugli accantonamenti

Capitale agevolabile

I benefici dell’Ace fanno riferimento solo sul nuovo capitale. A tal fine si considerano variazioni in aumento del capitale proprio i conferimenti e i versamenti in denaro e gli utili accantonati a riserva ad eccezione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Costituiscono riserve non disponibili quelle derivanti da processi di valutazione e quelle formate con utili realmente conseguiti, che, per obblighi di legge, non sono distribuibili né utilizzati ad altri fini. Pertanto, la destinazione alla riserva legale genera base ACE così come l’utile riportato a nuovo o la copertura di perdite pregresse.

I conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento, mentre quelli derivanti dall’accantonamento di utili a partire dall’esercizio in cui le riserve si sono formate. I conferimenti in denaro effettuati durante l’anno saranno computati in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data di versamento e la data di fine esercizio.

Per i conferimenti dei soci in denaro, oltre al ragguaglio temporale, occorre verificare che si tratti di apporti senza obbligo di restituzione e non di finanziamenti.

Rilevano, invece, come variazioni in diminuzione, nell’anno in cui sono verificati, le riduzioni del patrimonio netto attribuite a qualsiasi titolo ai soci e gli acquisti di partecipazioni o aziende controllate. In particolare:versamenti in denaro a società controllate, acquisti di aziende e partecipazioni di controllo da altre società del gruppo, conferimenti provenienti dall’estero e incrementi di finanziamenti a consociate.

Inoltre i conferimenti dall’estero da società black list vanno sempre a decurtazione della base Ace mentre, se provenienti da società white list si considerano solo se la conferente è, a sua volta, controllata dall’Italia.

In sostanza, il capitale che assume rilevanza ai fini dell’ACE è dato dalle variazioni in aumento ed in diminuzione che si sono verificati in ogni periodo. Tale valore, pertanto, è dinamico in quanto si modifica cumulando anno per anno le variazioni in aumento e in diminuzione rilevanti ai fini dell’agevolazione.