IRAP invariata, nonostante la legge consenta alle Regioni di effettuare una riduzione (dlgs 446/97, art. 16, comma 3): inalterata l’applicazione dell’imposta variabile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di Friuli-Venezia Giulia e a Trento e Bolzano, che hanno autonomia rispetto al governo centrale per attuarla.
=>Leggi norme e novità sull’IRAP
L’applicazione degli sgravi si tradurrebbe in una possibile rimodulazione dell’aliquota base (3,9%), anche in diminuzione, fino allo 0,92% (art. 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Solo la Regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno sfruttato anche l’art. 5 del dlgs 68/2011 che riconosce dal 2013 la facoltà di ridurre con propria legge le aliquote IRAP fino ad azzerarle e di disporre deduzioni dalla base imponibile, purché si rispetti la normativa dell’Unione Europea e gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE.
Tutto questo, nonostante il primo passo compiuto in questa direzione, al fine di promuovere lo sviluppo imprenditoriale (in primis nel Mezzogiorno).
Come anticipazione del Federalismo Fiscale, infatti, il Dl 78/2010 (art. 40, comma 1) consente alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di modificare le aliquote IRAP e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni nei confronti di nuove iniziative produttive.
Per applicare realmente la normativa sul territorio, però, sarebbe servita l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che avrebbe dovuto definire insieme con ogni Regione interessata il periodo d’imposta a decorrere dal quale avrebbero trovato applicazione le disposizioni delle suddette leggi regionali.
L’accordo non si è mai raggiunto, rendendo di fatto inapplicata la possibilità di ridurre l’IRAP.
Il problema tecnico è anche la natura transitoria della norma («in anticipazione del federalismo fiscale»).