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Conti correnti: dati e regole della nuova Anagrafe

di Barbara Weisz

Pubblicato 26 Marzo 2013
Aggiornato 27 Marzo 2013 09:07

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Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per la comunicazione su conti correnti e rapporti finanziari al Fisco: dati da inviare caso per caso e regole operative.

L’Agenzia delle Entrate ha fissato regole e calendario per le comunicazioni al Fisco su conti correnti, carte di credito, transazioni finanziarie.

=>Scopri come funzionano le Comunicazioni al Fisco sui dati finanziari

Entro il 31 ottobre 2013 banche e intermediari finanziari comunicheranno i dati 2011, che potranno essere utilizzati per compilare liste di contribuenti e rischio evasione e per controllare la veridicità delle dichiarazioni ISEE.  La scadenza per i dati 2012 è il 31 marzo 2014, mentre per gli anni successivi si attesterà al 20 aprile dell’anno seguente.

  • Riferimenti normativi: articolo 11, commi 2 e 3 del Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.
  • Soggetti coinvolti: quelli indicati all’art 7, comma 6, del Dpr 605/1973: banche, Poste Italiane, intermediari e operatori finanziari, SGR, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio.

Dati inviati

Oltre a quelli identificativi (compresi codice univoco e tutti gli eventuali cointestatari), saranno comunicati i dati indicati nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013. Vediamoli tutti, per ogni tipo di rapporto finanziario:

  • conto corrente e conto deposito di risparmio: saldo contabile di fine anno precedente e di fine anno, importo totale degli accrediti e degli addebiti effettuati nell’anno.
  • Carte di credito e debito: utilizzo del plafond di spesa e fine anno precedente e fine anno, importo totale degli acquisti effettuati nell’anno. Per le carte prepagate ricaricabili, importo totale delle ricariche in corso d’anno, per quelle non ricaricabili, importo totale del valore delle carte acquistate nell’anno.
  • Conto deposito titoli (o obbligazioni): controvalore dei titoli rilevati a fine anno precedente e a fine anno (come da estratto conto), importo totale degli acquisti effettuati nell’anno (esclusi i rinnovi), importo totale disinvestimenti.
  • Gestione collettiva del risparmio: ammontare del contratto di gestione a fine anno precedente e a fine anno, importo totale sottoscrizioni e rimborsi di quote nell’anno.
  • Certificati di deposito e buoni fruttiferi: totale degli importi facciali di certificati e buoni a fine anno precedente e a fine anno, importo totale accensioni ed estinzioni in corso d’anno, numero totale dei titoli.
  • Gestione patrimoniale: valore globale del patrimonio a fine anno precedente e a fine anno, importo totale di apporti e prelievi in corso d’anno.
  • Cassette di sicurezza: numero totale degli accessi effettuati nell’anno.
  • Rapporto fiduciario: controvalore rilevato contabilmente a fine anno precedente e fine anno, importo totale distintamente individuato dei conferimenti e dei prelievi effettuati nell’anno.
  •  Conto terzi: saldo contabile a fine anno precedente e fine anno, importo contabile addebiti e accrediti in corso d’anno.
  • Dopo incasso: saldo contabile a fine anno precedente e fine anno, importo totale incassi in corso d’anno.
  • Contratti derivati: importo totale nozionale dei contratti accesi e chiusi nell’anno, numero totale dei contratti stipulati.
  • Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: importo totale degli incrementi e dei riscatti della polizza effettuati nell’anno.
  • Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi: importo totale di acquisti e vendite effettuati nell’anno, numero totale dei riscatti della polizza effettuati nell’anno.
  • Operazioni extra conto: ammontare delle operazioni nell’anno, numero delle operazioni effettuate.

Esclusi i dati su fondi pensione, portafoglio, cessione indisponibile, depositi chiusi, garanzie, crediti, finanziamenti, patto compensativo, finanziamento in pool, partecipazione, altri rapporti finanziari.

Invio dati

Banche e intermediari devono trasmettere i file al Fisco direttamente, senza avvalersi di ulteriori intermediari.
I dati verranno comunicati tramite Sid, sistema di interscambio dati predisposto per questo tipo di comunicazioni. (leggi le anticipazioni sul Sid), a cui gli operatori finanziari devono registrarsi secondo le modalità previste.
Le specifiche per le comunicazioni sono spiegate negli allegati del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’infrastruttura – pensata nel rispetto della privacy secondo le indicazioni del Garante (leggi di più) – utilizza una modalità di comunicazione automatizzata, con piattaforma di file transfer protocol (FTP), mentre per i file sotto i 20 MB è possibile la trasmissione via posta elettronica certificata, in formato compresso.
La casella PEC deve rimanere attiva per 60 giorni anche dopo la richiesta di chiusura, l’alimentazione delle caselle PEC deve avvenire in modalità completamente automatica, senza intervento di operatori.

L’Agenzia certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante ricevuta con identificativo del file attribuito all’utente e protocollo attribuito al file. Il tutto, entro cinque giorni lavorativi, attraverso lo stesso canale usato per la trasmissione. La mancata accettazione (per difetti o irregolarità nella trasmissioni o nei dati) è attestata da una ricevuta di scarto con identificativo del file, protocollo attribuito e motivazioni. Se l’azione correttiva richiede una nuova trasmissione, l’invio va effettuato entro due mesi dalla comunicazione di scarto.

Utilizzo dati

I dati possono essere elaborati per la formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. L’elaborazione deve avvenire con procedure centralizzate, secondo criteri che saranno oggetto di un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

I dati possono essere utilizzati anche per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE), e per il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato (approfondisci).

E’ garantito il trattamento dei dati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

I dati – archiviati nell’apposita sezione dell’Anagrafe TributariaArchivio dei rapporti finanziari” – vengono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione, per poi essere integralmente e automaticamente cancellati.

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Per approfondire: leggi il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (25 marzo 2013)