Con il messaggio n. 4925 del 21 marzo 2013 l’INPS fornisce precisazioni in materia di rilascio del DURC, entrando nel dettaglio degli interpelli emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’Attività Ispettiva.
Si tratta delle procedure di rilascio del DURC in caso di imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (Interpello ministeriale n. 41/2012) e di imprese costituite in forma di società di capitali (Interpello n. 2/2013).
=> Consulta la normativa sul DURC
Concordato preventivo
Per quanto riguarda le imprese ammesse al concordato preventivo in continuità – ex art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) – vengono chiariti i rilascio per il rilascio del DURC.
=> Leggi del DURC alle imprese in concordato preventivo
Si tratta dei casi in cui, seppure in difficoltà, la situazione dell’azienda è recuperabile e per evitare il fallimento si accorda con i creditori riguardo tempi e modalità di pagamento dei propri debiti, ovviamente precedenti alla presentazione della domanda di concordato.
La continuità aziendale in caso di concordato è stata prevista dal Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012) e inserita nell’art. 186-bis della Legge Fallimentare, insieme alla possibilità di cessione dell’azienda in esercizio o il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione.
La moratoria prevista dalla norma si estende anche ai crediti contributivi e assicurativi. Il DURC deve essere quindi rilasciato alle imprese che si trovino in queste situazioni, ma solo per un periodo di un anno dalla data di omologazione del piano di concordato, come requisito indispendabile per permettere il risanamento dell’attività aziendale.
I requisiti richiesti dal Dicastero perché l’azienda ammessa al concordato preventivo possa ottenere il DURC regolare sono:
- la “sospensione” dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
- il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all’articolo 186-bis, comma 2, lettera c) L.F.;
- il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.
Società di capitali
Per quanto riguarda invece il rilascio del DURC alle società di capitali viene chiarita la completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei singoli soci.
=> Leggi DURC e società di capitali: i chiarimenti del Ministero
In sostanza per il rilascio del DURC deve essere verificata la regolarità contributiva solo con riferimento agli obblighi contributivi del datore di lavoro e/o del committente/associante.
Non ostacola invece il rilascio del DURC l’irregolarità contributiva dei singoli soci, tenuti all’iscrizione in una delle gestioni amministrate dall’INPS.
Per maggiori informazioni vai al messaggio INPS n. 4925