L’azienda ha diritto ai benefici contributivi per l’assunzione di disoccupati anche se riassume suoi ex dipendenti. Lo stabilisce un interpello del Ministero del Lavoro in risposta ai Consulenti del Lavoro sull’applicazione dell’art.8, comma 9, della legge 407/1990.
Si tratta delle agevolazioni per assunzione di disoccupati di lunga durata: per 36 mesi l’azienda paga il 50% dei contributi previdenziali o assistenziali.
=>Scopri i requisiti per accedere a questi incentivi
Riassunzione dipendente full time
Il ministero ritiene non ci sia motivo per negare gli incentivi a un’azienda che assume un ex dipendente che era stato licenziato per riduzione di personale, anche se il precedente rapporto di lavoro era a sua volta stato agevolato: l’incentivo va riconosciuto per intero, ma senza cumulare i periodi precedenti.
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L’importante è che si rispettino le condizioni previste da questi incentivi, che spettano in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, a condizione che:
- gli assunti siano disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo analogo,
- le nuove assunzioni non siano effettuate «in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».
Quest’ultima regola (riformulata dalla Riforma del Lavoro) prevede che gli eventuali licenziamenti siano scattati negli ultimi sei mesi (leggi di più).
Riassunzione dipendente part-time
Tuttavia, se il datore di lavoro riassume, dopo pochi mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali precedentemente dimessosi, per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni, il discorso cambia: il diritto alle agevolazioni scatta solo per il periodo residuo rispetto al limite dei 36 mesi.
=>Disoccupazione: indennità INPS non fa perdere lo status
Il motivo per cui l’incentivo è disponibile è che non c’è stata interruzione dello stato di disoccupazione: bisogna far riferimento alle norme che regolamentano il mantenimento o la perdita dello status (art.4, comma 1, lettera a, del Dlgs 181/2000, come modificato dalla Riforma del Lavoro).