Le recenti modifiche apportate dal Consiglio dei Ministri al d.p.r. 633/72 e al d.l. 331/93 si sono rese necessarie per recepire le tre direttive CE in materia IVA emesse nel 2008.
Territorialità di prestazioni di servizi
Per quanto riguarda il principio di territorialità delle prestazioni di servizi (Direttiva n. 2008/8/CE), la direttiva ha modificato, con effetto dal primo gennaio 2010 – e in alcuni casi 2011 e 2013 – la previgente normativa, fissando come luogo dell ‘ imposizione il luogo in cui avviene il consumo del servizio.
In tal senso, vengono stabiliti due criteri generali:
- per i servizi resi nei confronti di privati che non svolgono attività d ‘ impresa, arte o professione, le prestazioni sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore di servizio;
- per i servizi resi nei confronti dei soggetti passivi, le prestazioni sono tassate nel luogo dov ‘ è stabilito il soggetto committente.
Sono previste, poi, alcune eccezioni. Ad esempio, il criterio dell ‘ utilizzo è stato applicato a determinate fattispecie:
- servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a committenti privati;
- servizi a breve termine di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di mezzi di trasporto a prescindere dallo status di soggetto passivo del committente;
- servizi non a breve termine di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di mezzi di trasporto sempre che siano resi a committenti privati.
(Seconda parte)
Rimborsi IVA
Per quanto concerne i rimborsi IVA a soggetti passivi comunitari (Direttiva 2008/9/CE), nel provvedimento sono previste alcune disposizioni che intervengono sui rimborsi negli Stati membri da soggetti non residenti.
I punti cardine della nuova disciplina sono i termini stringenti previsti per l’esecuzione dei rimborsi nonché la possibilità di utilizzare mezzi elettronici nell’ambito delle varie fasi della procedura.
Per uniformarsi a tale disciplina (dal primo gennaio 2010), la riforma fissa le principali modalità attraverso cui i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato devono procedere per ottenere il rimborso dell’imposta assolta in altri Stati membri della Comunità, rinviando all’emanazione di un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Vengono poi stabilite le procedure per l’esecuzione dei rimborsi a soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro della Comunità, che hanno effettuato nel nostro Paese acquisti di beni e servizi per i quali l’imposta è detraibile.
Possono usufruire di tale modalità tutti i soggetti domiciliati e residenti in altri Stati membri, con esclusione dei soggetti che dispongono nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione e di quelli che hanno effettuato operazioni diverse dalle operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile e dalle operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.
La richiesta di rimborso, da inoltrarsi per via elettronica tramite lo Stato membro dove è stabilito l’interessato, deve essere presentata nel rispetto di determinati limiti riferiti sia all’importo sia al periodo di riferimento dello stesso.
Nell’esecuzione della procedura l’ufficio competente, individuato con un provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate, notifica al richiedente, entro quattro mesi dalla ricezione della domanda, la decisione relativa al rimborso.
Recepimento direttiva 2008/117/CE
Il provvedimento in esame recepisce le nuove disposizioni introdotte con la direttiva 2008/117/CE in materia di contrasto alle frodi connesse alle operazioni intracomunitarie. Il terzo comma dell’articolo 6 del d.p.r. n. 633/72 è stato sostituito in attuazione della disposizione comunitaria di cui all’articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, così come modificato dall’articolo 1, numero 1, della direttiva 2008/117/CE.
Detta modifica stabilisce che alla scadenza di ciascun anno solare vanno assoggettate ad IVA le prestazioni di servizi effettuate, in ambito intracomunitario, in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo.
In particolare, sul piano soggettivo, trattasi di servizi resi da prestatore stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un committente soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.
In questo contesto è stata disposta l’applicazione dell’imposta su una base imponibile costituita dall’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno dal soggetto prestatore nella realizzazione del servizio.
Infine, con decorrenza 1 gennaio 2010, è stato istituito anche l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi. La riforma prevede che sia emanato un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che fissi modalità e termini per la presentazione degli elenchi nonché un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane con cui si approvino i nuovi modelli e le relative istruzioni applicative.
Il nuovo articolo 7 del d.p.r. n. 633/72 fissa la definizione di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, che indica soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero; sono, altresì, considerati soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato le stabili organizzazioni nel territorio di soggetti domiciliati e residenti all’estero, limitatamente alle operazioni da queste rese o ricevute.
Il successivo articolo 7-bis disciplina il presupposto territoriale delle cessioni di beni, lasciando invariate le disposizioni già contenute nel secondo comma del preesistente articolo.
L’articolo 7-quater stabilisce che le prestazioni di servizi relative a beni immobili sono tassate in Italia se l’immobile si trova nel territorio dello Stato; è espressamente previsto che le prestazioni di alloggio nel settore alberghiero rientrano in questa categoria di prestazioni di servizi.
Un criterio specifico è previsto, inoltre, per le prestazioni di servizi di ristorazione e catering che si considerano effettuate in Italia se sono eseguite nel territorio dello Stato. Qualora le medesime siano rese a bordo di nave, aereo o treno, nel corso di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, sono tassate in Italia se il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato.
Nell’ambito dell’articolo 7-quater sono disciplinate anche le prestazioni di servizi a breve termine di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di mezzi di trasporto. Tali prestazioni si considerano effettuate in Italia quando: i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sono utilizzati all’interno del territorio della Comunità; i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato.
L’articolo 7-quinquies prevede disposizioni sulle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili. Tali prestazioni si considerano rilevanti ai fini IVA in Italia se l’attività è svolta nel territorio dello Stato.
L’articolo 7-sexies prevede specifici criteri di territorialità in relazione ad alcune tipologie di prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi.
In materia di prestazioni di trasporto di beni sono stabiliti trattamenti differenti poiché nelle prestazioni di trasporto intracomunitario la tassazione avviene in Italia se la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; per le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario la tassazione avviene in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
Per le seguenti tipologie di servizi, qualora resi a committenti non soggetti passivi, l’articolo 7-sexies ripropone la disciplina già vigente: i servizi di lavorazione, nonché le perizie, relativi a beni mobili ed i servizi accessori ai trasporti rilevano se sono eseguiti nel territorio dello Stato; i servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti fuori della Comunità rilevano se sono resi a committenti privati domiciliati o residenti nel territorio dello Stato.
L’articolo 7-septies, inoltre, considera non rilevanti agli effetti dell’imposta le seguenti categorie di prestazioni, rese nei confronti di committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori Comunità: prestazioni di servizi relative a cessioni dei diritti d’autore e simili; prestazioni pubblicitarie; prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, e quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; operazioni bancarie, finanziarie e assicurative; messa a disposizione del personale.
E poi ancora: prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; servizi prestati per via elettronica; prestazioni di servizi inerenti l’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui ai precedenti punti.
(Fine prima parte)