Cartelle Equitalia: cambia la notifica al destinatario irreperibile

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 8 Marzo 2013
Aggiornato 11 Luglio 2017 11:57

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La notifica della cartella di pagamento Equitalia cambia i criteri di consegna al destinatario irreperibile, adeguandosi alla sentenza che dichiarava illegittimo la precedente versione: ecco cosa cambia.

Cambia la notifica della cartella esattoriale Equitalia: con il provvedimento del 5 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modifiche apportate alla relata di notifica della cartella di pagamento, allegata al provvedimento n. 100148 del 3 luglio 2012, nella parte che affronta il caso in cui il destinatario è irreperibile.

La decisione di agire sulla certificazione dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale segue la sentenza n. 258 della Corte Costituzionale del 19 novembre 2012, che ha dichiarato illegittima la parte riguardante le modalità di notifica in caso di “irreperibilità relativa” del destinatario (ovvero la mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario).

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Più in particolare, la sentenza ha inteso unificare le modalità di notifica degli atti di accertamento (art. 60 d.P.R. n. 600/1973) e delle cartelle di pagamento (art. 26 d.P.R. n. 602/1973) nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti al posto del destinatario.

La Corte ha infatti ritenuto illegittima la parte nella quale si indicava che “nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.

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La corretta dicitura, a fronte della pronuncia della Corte è invece: “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.

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In sostanza si restringe l’applicazione dei due articoli alla sola “irreperibilità assoluta” del destinatario (mancanza, nel Comune, dell’abitazione, ufficio o azienda del contribuente), mentre per i casi di “irreperibilità relativa” ad avere valore è la disciplina ordinaria di cui all’art. 140 c.p.c. in base al disposto dell’ultimo comma dell’art. 26 del citato d.P.R. n. 602/1973.

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Per approfondimenti, consulta il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate