Non può usufruire della detrazione IVA l’imprenditore che affronti spese di ristrutturazione o acquisto attrezzature per locali posseduti ma concessi in locazione a terzi, senza dunque utilizzarli per svolgervi lui stesso la propria attività di impresa.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 281 in base a quanto previsto dall’articolo 19 del Dpr 633/1972.
Il caso in esame riguardava un contribuente che aveva acquistato un’azienda, per poi concederla in locazione, e infine cederla definitivamente al locatario.
Il contribuente aveva fatturato le spese di ristrutturazione dell’immobile e per l’acquisto di attrezzature, per poi richiedere la detrazione IVA nella dichiarazione annuale.
Pur possedendo la qualifica di imprenditore e la documentazione regolarmente registrata nelle scritture contabili, la Cassazione non ha ritenuto i costi inerenti l’esercizio d’impresa, poichè gestita da terzi e non strumentali alla specifica attività del contribuente.
Dunque, per godere della detrazione, oltre ad avere la qualifica di imprenditori, è necessario che l’acquisto sia collegato all’esercizio dell’attività imprenditoriale a cui è connesso.