Tratto dallo speciale:

Opzione IRAP per PMI: come esercitarla

di Barbara Weisz

Pubblicato 22 Febbraio 2013
Aggiornato 26 Ottobre 2018 13:02

logo PMI+ logo PMI+
Scade il primo marzo 2013 per le PMI in contabilità ordinaria l'opzione IRAP per determinare la base imponibile con il metodo delle società di capitali: normativa, tempistica, modelli.

Le piccole e medie imprese hanno tempo fino al primo marzo 2013 per esercitare l’opzione IRAP: società di persone e imprese individuali, se in regime di contabilità ordinaria, possono scegliere di determinare la base imponibile non più con il metodo fiscale ma con quello “da bilancio”, con le regole delle società di capitali.

=>Leggi di più nello Speciale IRAP

Per farlo è necessario presentare apposito modello, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari.

L’opzione vale per tre periodi di imposta, ed è irrevocabile per tale periodo (così come lo diventa il regime di contabilità ordinaria).

Al termine dei tre anni, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non eserciti la revoca dell’opzione (sempre entro 60 giorni dall’inizio del periodo di imposta, quindi il primo marzo) precedentemente comunicata. Anche in questo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.

Scelta del regime

Ogni impresa deve decidere in base alle caratteristiche del proprio reddito come ritiene opportuno calcolare il valore della produzione:

  • le società di capitali lo determinano come differenza tra valore e costi della produzione in base al conto economico dell’esercizio (articolo 2425 del codice civile, lettere A e B), con esclusione delle voci di cui allo stesso articolo ai numeri 9 (costi per il personale), 10 lettere C e D (svalutazioni dei beni immobili e dei crediti), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti);
  • i soggetti IRPEF titolari di reddito d’impresa lo determinano con il metodo fiscale, in base a quanto previsto dall’articolo 5 bis, comma 1, del Dlgs 446/97, la legge che ha istituito l’imposta regionale sulle attività produttive.

Per decidere, è opportuno valutare tutte le novità fiscali, ad esempio su cosa è deducibile ai fini IRPEF. Si segnalano, fra le altre cose, le novità in materia di auto aziendali, con la deducibilità scesa al 20%, dal recedente 40%, per effetto della Legge di Stabilità 2013.

=> Ecco le nuove regole sulla deducibilità delle auto aziendali

Esclusi

Sono esclusi dalla opzione IRAP i professionisti (che fanno riferimento all’articolo 8 del decreto IRAP) e le aziende in contabilità semplificata (per le quali la base imponibile è determinata in base al comma 3 dello stesso art. 5 del Dlg 446/97), i professionisti:

=> Approfondisci le nuove regole per le aziende in contabilità semplificata

Gli imprenditori agricoli possono scegliere ma con regole precise, di cui alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 3/E del 2012.

Scadenze

Le nuove società di persone hanno 60 giorni di tempo dall’inizio del primo periodo di imposta; le imprese individuali 60 giorni dalla data di inizio attività.

Un soggetto IRES (società di capitali) che si trasforma in società di persone può mantenere il regime di contabilità ordinaria e scegliere di determinare l’Irap con il regime contabile esercitando l’opzione entro 60 giorni data di efficacia giuridica della trasformazione. Se non lo fa, si intende automaticamente adottato il regime naturale dei soggetti Irpef (metodo fiscale).

Una società di persone che si trasforma in società di capitali, non deve fare alcuna comunicazione perché passa automaticamente la regime di contabilità proprio dei soggetti IRES.

________

Il modello, approvato il 31 marzo 2008, è a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, completo di istruzioni (scaricalo).