Se un’azienda assume nuovi dipendenti ma ne ha licenziati altri nei sei mesi precedenti, può comunque chiedere lo sgravio contributivo, ma soltanto per quelli che – fra i nuovi assunti – eccedono il numero dei licenziati: il chiarimento arriva dall’INPS (messaggio 19818/2012), e riguarda l’applicazione degli sconti per aziende che assumono disoccupati di lunga durata.
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Assunzione disoccupati: sconti più facili
I chiarimenti si riferiscono alla Legge 407/1990 art. 8 comma 9: in caso di assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24 mesi, l’azienda ha diritto a uno sconto del 50% sui contributi previdenziali e assistenziali per 36 mesi.
C’è comunque un paletto: l’azienda non deve aver effettuato le nuove assunzioni in sostituzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti.
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La Riforma del Lavoro Fornero ha semplificato l’applicazione dei benefici contributivi per l’assunzione di disoccupati di lunga durata: l’attuale formulazione restringe il requisito della non sostituzione ai «licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi». Lo spiega una circolare INPS del dicembre 2012.
Prima, invece, il requisito si applicava «per qualsiasi causa licenziati o sospesi», compresi i licenziamenti per giusta causa o rescissione del contratto per mancato superamento del periodo di prova.
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Non sostituzione: numerica
Da qui il chiarimento INPS: citando l‘interpello n. 37/2010 del Ministero del Lavoro, l’ente ha chiarito che il datore di lavoro non può «fruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990, qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni».
Ma con una precisazione: il mancato requisito della sostituzione che non può applicarsi nel caso in cui il numero delle assunzioni sia superiore a quello dei precedenti licenziamenti: si può negare il contributo solo per un numero di assunzioni corrispondenti a quelle dei licenziamenti. Ad esempio: se l’azienda licenzia 2 lavoratori e ne assume 10 entro i sei mesi successivi , il beneficio di legge spetterà per 8 lavoratori.
Eccezioni
Per l’applicazione degli sgravi contributivi in base alle nuove regole della Riforma, l’INPS ha fornito regole operative con la circolare 137/2012.
Se nei sei mesi precedenti è intervenuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o riduzione del personale, l’azienda può usufruire degli incentivi se offre preventivamente il lavoro ai lavoratori precedentemente licenziati, e questi rifiutano.
Non solo: il beneficio è ammissibile anche quando i licenziamenti effettuati nel semestre precedente non avevano generato alcun diritto di precedenza per un’eventuale riassunzione (è il caso ad esempio di sopravvenuta inidoneità del lavoratore o di mancato superamento del periodo di prova).