Tratto dallo speciale:

Sconti INPS per assunzione disoccupati anche per aziende che licenziano

di Barbara Weisz

22 Febbraio 2013 14:20

logo PMI+ logo PMI+
Le agevolazioni contributive INPS per le assunzioni di disoccupati di lunga durata spettano a tutte le aziende, ma al netto dei licenziati nel semestre precedente e con criteri meno rigidi introdotti dalla Riforma del Lavoro Fornero.

Se un’azienda assume nuovi dipendenti ma ne ha licenziati altri nei sei mesi precedenti, può comunque chiedere lo sgravio contributivo, ma soltanto per quelli che – fra i nuovi assunti –  eccedono il numero dei licenziati: il chiarimento arriva dall’INPS (messaggio 19818/2012), e riguarda l’applicazione degli sconti per aziende che assumono disoccupati di lunga durata.

=>Scopri tutti gli incentivi per le assunzioni

Assunzione disoccupati: sconti più facili

I chiarimenti si riferiscono alla Legge 407/1990 art. 8 comma 9: in caso di assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24 mesi, l’azienda ha diritto a uno sconto del 50% sui contributi previdenziali e assistenziali per 36 mesi.

C’è comunque un paletto: l’azienda non deve aver effettuato le nuove assunzioni in sostituzione di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti.

=>Assunzioni agevolate di disoccupati: leggi quando scattano gli sgravi contributivi

La Riforma del Lavoro Fornero ha semplificato l’applicazione dei benefici contributivi per l’assunzione di disoccupati di lunga durata: l’attuale formulazione restringe il requisito della non sostituzione ai «licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi». Lo spiega una circolare INPS del dicembre 2012.

Prima, invece, il requisito si applicava «per qualsiasi causa licenziati o sospesi», compresi i licenziamenti per giusta causa o rescissione del contratto per mancato superamento del periodo di prova.

=Ecco le nuove assunzioni agevolate con la Riforma del Lavoro

Non sostituzione: numerica

Da qui il chiarimento INPS: citando l‘interpello n. 37/2010 del Ministero del Lavoro, l’ente ha chiarito che il datore di lavoro non può «fruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990, qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni».

Ma con una precisazione:  il mancato requisito della sostituzione che non può applicarsi nel caso in cui il numero delle assunzioni sia superiore a quello dei precedenti licenziamenti: si può negare il contributo solo per un numero di assunzioni corrispondenti a quelle dei licenziamenti. Ad esempio: se l’azienda licenzia 2 lavoratori e ne assume 10 entro i sei mesi successivi , il beneficio di legge spetterà per 8 lavoratori.

Eccezioni

Per l’applicazione degli sgravi contributivi in base alle nuove regole della Riforma, l’INPS ha fornito regole operative con la circolare 137/2012.

Se nei sei mesi precedenti è intervenuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o riduzione del personale, l’azienda può usufruire degli incentivi se offre preventivamente il lavoro ai lavoratori precedentemente licenziati, e questi rifiutano.

Non solo: il beneficio è ammissibile anche quando i licenziamenti effettuati nel semestre precedente non avevano generato alcun diritto di precedenza per un’eventuale riassunzione (è il caso ad esempio di sopravvenuta inidoneità del lavoratore o di mancato superamento del periodo di prova).