L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici chiarisce la regolamentazione in merito alla stipula dei contratti in forma digitale con la determinazione 1/2013, emanata lo scorso 13 febbraio.
L’oggetto del contendere era l’obbligo introdotto dal DL Sviluppo bis 179/2012, che ha modificato il Codice Appalti introducendo la necessità di stipula di contratti con atto pubblico notarile informatico o con modalità elettronica.
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Tale prescrizione è valida a partire dal primo gennaio 2013 e, specifica la determinazione, prevede la sottoscrizione del documento con firma elettronica qualificata o con firma digitale.
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Tali modalità sono valide per tutti gli atti pubblici, ad esempio nel caso di appalti, mentre per quelli privati resta valida la forma cartacea, anche se intercorrono tra pubbliche amministrazione.
In buona sintesi, dopo l’aggiudicazione di un appalto, il contratto può essere stipulato come atto pubblico notarile informatico, oppure con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante oppure ancora, ove previsto, con scrittura privata.
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Come ultima strada, secondo quanto affermato dall’Autorità di Vigilanza, è inoltre previsto il ricorso all’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, purché l’Ufficiale rogante dotato di firma digitale attesti che la firma dell’operatore è stata apposta in sua presenza.