IVA di gruppo: guida all’adesione

di Barbara Weisz

15 Febbraio 2013 15:50

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Adesione al regime fiscale dell'Iva di gruppo: invio del modello Iva 26 in scadenza, ecco i requisiti, le istruzioni e le sanzioni per i ritardi.

Ultimi giorni per l’adesione al regime dell‘IVA di gruppo, la cui scadenza – cadendo di sabato – slitta al 18 febbraio.

Le imprese che intendono aderire devono utilizzare il modello IVA 26 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati al servizio Entratel.

L’intermediario ha l’obbligo di rilasciare all’azienda un esemplare cartaceo del Modello predisposto informaticamente (debitamente sottoscritto da entrambe le parti e conservato dall’impresa) e la copia dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento dello stesso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

=>Scarica tutti i modelli delle Entrate per le Dichiarazioni 2013

IVA di gruppo

L’adesione al regime dell’IVA di gruppo – che permette di compensare l’imposta relativamente ad una o più società controllate – è valida per un solo anno solare.

Possono aderire le società (Spa, srl, Sapa) che le cui azioni o quote sono possedute, direttamente o indirettamente attraverso altre società controllate, per una percentuale superiore al 50% del capitale fin dall’inizio dell’anno solare precedente (Dm 13/12/1979).  Possono accedere anche le società estere se residenti in altro Stato Ue, costituite in forma equivalente a quella di società di capitali italiane e identificate in maniera diretta, o tramite rappresentante fiscale o stabile organizzazione. Non possono invece aderire le società di persone.

In caso di adesione all’IVA di gruppo i versamenti periodici sono effettuati, per tutte le controllate, dalla capogruppo. Rimane invariata l’autonoma soggettività passiva di ciascuna società partecipante, sia nei rapporti interni sia in quelli con i terzi. Si ricorda che, per effetto della Finanziaria 2008, le società che entrano per la prima volta nella liquidazione IVA di gruppo non possono trasferire alla controllante il credito pregresso, che può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione solo dalla società stessa.

La dichiarazione di adesione

Va presentata per:

  • manifestare la volontà di adesione alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo,
  • attestare la sussistenza dei requisiti previsti per tutte le società partecipanti alla compensazione dell’imposta,
  • comunicare – entro 30 giorni – le eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno relative ai dati indicati in occasione della presentazione della dichiarazione di adesione (articolo 3, comma 4, del Dm 13/12/1979).

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le specifiche tecniche per l’invio telematico, un software di compilazione (“Modello IVA 26“, versione 1.0.2 del 10/07/2012 con tecnologia Java per usufruire delle applicazioni direttamente dal web), e la procedura di controllo: si possono comunque utilizzare altri prodotti reperibili sul mercato. L’invio dei file va effettuato utilizzando i servizi Fisconline o Entratel, previa registrazione.

Ritardi

E’ prevista la possibilità di sanare ritardi attraverso la “remissione in bonis“, introdotta dal Decreto Semplificazioni fiscali 2012 (Dl 16/2012, convertito dalla legge 44/2012, art 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis) secondo le modalità operative contenute nella circolare 38/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate.

=> Ecco le regole della remissione in bonis

Questa opzione va esercitata “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile” (per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, il termine è quindi il 30 settembre 2013) e prevede il versamento contestuale di una sanzione di 258 euro (da versare tramite modello F24).

La possibilità di regolarizzazione è legata, oltre che al possesso di tutti i requisiti richiesti per aderire all’Iva di gruppo, all’assenza di qualsiasi attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

Scarica:

il modellole istruzioni le specifiche tecniche