Le PMI fino a 10 dipendenti dovranno dire addio alla autocertificazione per la valutazione dei rischi a partire dall’1 giugno 2013, come stabilito dal Ministero del Lavoro (che nei mesi scorsi ha fornito una sorta di “interpretazione autentica” della proroga concessa dalla Legge di Stabilità per l’entrata in vigore delle procedure standardizzate DVR).
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La nota n. 2583, dopo i molteplici dubbi sorti sul testo legislativo, limita il ricorso alla autocertificazione fino al 31 maggio 2013.
Le procedure standardizzate previste dal decreto interministeriale sono invece già entrate in vigore per le imprese da 11 a 50 dipendenti dallo scorso 6 febbraio.
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Norma e proroghe
Il riferimento normativo inerente la proroga per micro-imprese è l’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, che prevede l’obbligo per le PMI sotto i 10 dipendenti di utilizzare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi al posto della autocertificazione (resta invece ferma la possibilità della procedura ordinaria), concedendo però un determinato periodo per adeguarsi alle nuove procedure.
Il periodo di adeguamento inizialmente doveva terminare il 30 giugno 2012, poi era stato prorogato ulteriormente fino al 31 dicembre 2012 (con il dl 57/2012, convertito con la legge 101/2012), e infine la Legge di Stabilità aveva concesso l’ultimo slittamento al 2013.
Su questa ultima proroga , c’erano dubbi, visto che la modifica prevede che i datori di lavoro possano presentare l’autocertificazione «fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale» sulle procedure standardizzate. Il decreto in questione è del 30 novembre 2012, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2012, n.285 ed entra in vigore il 6 febbraio 2013.
Questa formulazione aveva fatto pensare che il termine ultimo potesse essere il 6 maggio (tre mesi dopo il 6 febbraio). Ma il ministero sottolinea che il testo parla della «scadenza del terzo mese successivo», frase che significa “entro l’ultimo giorno (la scadenza) del terzo mese successivo”. Il terzo mese successivo è appunto maggio, e il termine entro il quale si può presentare l’autocertificazione è, appunto, quindi, il 31 maggio.
Non deve trarre in inganno il fatto che sempre il testo della legge dica che questa scadenza non possa slittare oltre il 30 giugno 2013: significa che, se non fosse entrato in vigore in tempo il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate, l’auto-dichiarazione sarebbe stata possibile al massimo entro il 30 giugno.
Ma, visto che il decreto nel frattempo è entrato in vigore, prevale la data del 31 maggio 2013.
Per approfondimenti leggi la Nota del Ministero del Lavoro del 31/01/2013: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate – chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni).