Il furto di merci rappresenta una ingente fonte di perdita per le imprese, che devono far fronte a investimenti per dotare il magazzino di prodotti da rivendere o da lavorare. Vediamo la disciplina riguardante imposte dirette e IVA che si applicano in caso di sottrazione della merce, per evitare problemi di accertamenti fiscali per errori contabili.
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In primo luogo va sottolineato che, in caso di furto di cespiti, si deve imputare in contabilità l’onere del costo che non è stato possibile ammortizzare in contropartita. La normativa però non è chiara nel caso in cui il bene oggetto del furto non sia patrimoniale, ma sia un componente del magazzino. Stando a una prassi poco consolidata, non è necessario contabilizzare nel conto economico l’equivalente del furto, poiché l’onere sarà ammortizzato al momento della valorizzazione delle rimanenze.
Dando invece assunto l’obbligo di rilevare sulle scritture contabili tutte le operazioni di gestione dell’impresa, è evidente che il furto di materiale va inserito. L’inserimento della perdita nel conto economico però deve tenere conto della previsione del costo d’acquisto o di fabbricazione del materiale rubato, e che il furto comporta una variazione in diminuzione delle giacenze.
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Alla luce di queste difficoltà, l’OIC (Organismo italiano di contabilità) ha pubblicato il Documento interpretativo n. 1 del Principio contabile 12, sottolineando che il furto di beni, con particolare attenzione verso le giacenze di magazzino e i cespiti, vanno iscritti solitamente nella parte aggregata del Conto economico redatto ai sensi dell’art. 2425, c.c. (aggregato E) e che i rimborsi assicurativi sono da considerarsi proventi di natura straordinaria.
Questa prassi non vale per le aziende della grande distribuzione, per le quali i furti sono molto più frequenti: in questo caso il furto va inserito nella parte ordinaria del Conto economico (aggregato B) e al livello contabile viene recuperato attraverso la riduzione delle rimanenze di magazzino.
Condizione necessaria per l’attivazione della procedura contabile è la denuncia del furto, per superare la cosiddetta presunzione di cessione in caso di ispezioni o verifiche presso il contribuente. È anche consentito, entro 30 giorni dal furto o dalla data in cui si è appreso il fatto, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto come previsto dall’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, autocertificando il valore complessivo dei beni sottratti (l’Agenzia delle Entrate può voler appurare i criteri che hanno condotto alla quantificazione del costo).
Per quanto concerne la grande distribuzione, basta un’autocertificazione redatta come previsto dal D.P.R. 445/2000, ma il documento deve contenere le modalità di determinazione delle differenze inventariali e una relazione nella quale sia indicato il calcolo delle differenze rilevate e la loro distribuzione differenziata a seconda della tipologia (furti, deperimento, distruzione accidentale o calo fisico del peso della merce). È consigliabile allegare un verbale periodico di ricognizione delle differenze presenti nell’inventario e prove in grado di dimostrare che il furto non sia dipeso da propria negligenza, come la descrizione delle misure di sicurezza previste, e documenti da cui si evinca l’implementazione di processi interni di controllo finalizzati alla limitazione delle differenze di inventario.
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Le imprese diverse da quelle della grande distribuzione possono dedurre il costo derivante dal furto dalla base imponibile IRPEF/IRES. Nel caso in cui il bene oggetto del furto sia deducibile solo in parte, la perdita sarà calcolata sulla base imponibile solo per la quota parte deducibile. Allo stesso modo se il bene era coperto da polizza assicurativa, sarà necessario tenere presente gli indennizzi per la formazione del reddito imponibile.
Per quanto riguarda l’IRAP l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che proventi e oneri non classificabili nella gestione ordinaria concorrono comunque al calcolo. Esiste infatti una correlazione tra essi e i componenti che hanno costituito, nella quota parte di competenza, la base imponibile in periodi d’imposta diversi dall’attuale, e per questo sono deducibili, ma al contempo diventano imponibili i risarcimenti eventuali, che nel Conto economico rappresentano proventi straordinari.