Rivalutazione terreni e partecipazioni societarie: i termini 2013

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 16 Gennaio 2013
Aggiornato 10 Febbraio 2014 11:32

La Legge di Stabilità ha riaperto i termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili e per la rideterminazione delle partecipazioni in società: ecco le scadenze e le istruzioni.

Riaperti con la Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012, articolo 1, comma 473) i termini per la rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni societarie con riferimento a beni e valori di mercato.

La rivalutazione dei terreni (agricoli, edificabili e lottizzati, posseduti al 1° gennaio 2013) riguarda persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, mentre dalla rideterminazione delle partecipazioni in società non quotate (qualificate o meno)  sono escluse quelle quotate in mercati regolamentati.

Rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni consente di ridurre il carico fiscale delle cessioni: facendo riferimento alla nuova perizia sui beni (magari rivalutati al ribasso) si può risparmiare sulla plusvalenza – tassabile ai fini IRPEF (articoli 67 e 68 del Tuir) – poiché l’imponibile della cessione del bene risulterà ridotto.

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Beneficiari: persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni fuori del regime d’impresa; società semplici e soggetti assimilati; enti non commerciali per i beni fuori dall’esercizio dell’attività commerciale; soggetti non residenti con plusvalenze imponibili in Italia.

La rivalutazione (magari al ribasso, per adeguamento ai valori di mercato) può riguardare anche beni già affrancati tramite altre agevolazioni, scomputando dall’importo dovuto quanto già versato.

Tempo fino al 30 giugno 2013 (essendo domenica slitta al 1° luglio) per l’asseverazione della perizia e per versare l’imposta sostitutiva, pari al 4% per i terreni e partecipazioni qualificate e al 2% per le partecipazioni non qualificate.

Si intendono qualificate le partecipazioni superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali e al 25% per le società di persone.

Per il versamento vanno utilizzati i codici tributo 8056 per la rivalutazione dei terreni e 8055 per le partecipazioni.

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Nel caso di rivalutazione ripetuta per gli stessi beni, come dicevamo, è possibile portare in detrazione l’imposta sostitutiva già versata nelle precedenti occasioni (articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011).