Il licenziamento è illegittimo, ma non scatta il reintegro: è il Tribunale di Milano ad emettere una delle prime sentenze che applicano senza indugi le modifiche all’articolo 18 apportate dalla Riforma del Lavoro, diversamente da quanto accaduto negli ultimi mesi:
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I giudici di Milano hanno dato ragione al lavoratore che ricorreva contro un licenziamento per giustificato motivo oggettivo considerato illegittimo ma – applicando quanto previsto dalla Riforma Fornero – non ne hanno stabilito il reintegro, bensì un risarcimento in denaro.
Si tratta dunque di una chiara applicazione della nuova legge che mette bene in luce la linea di confine fra reintegro nel posto di lavoro e indennizzo del danno (in aziende sopra i 15 dipendenti):
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Indennizzo o reintegro?
In base alla Riforma (comma 42 articolo 1 legge 92/2012), il giudice può decidere di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro se accerta «la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento», mentre nei casi in cui accerta l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve disporre un risarcimento in denaro (fra 12 e 24 mensilità).
La Riforma all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori offre infatti al giudice la possibilità di imporre un risarcimento economico in caso di illegittimità del licenziamento per motivi economici e, in un numero più limitato di casi, anche disciplinari. Resta invece sempre obbligatorio il reintegro per i licenziamenti discriminatori.
Nel caso in oggetto (ordinanza 28 novembre 2012 sezione Lavoro Tribunale di Milano), il datore di lavoro non è riuscito a dimostrare l’impossibilità di reimpiego del dipendente in altre attività, e non c’è stata alcuna procedura di conciliazione (prevista dalla riforma per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Questi due elementi hanno portato i giudici a considerare illegittimo il licenziamento. Risultato: società condannata a pagare un risarcimento pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione percepita, come da norma:
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Un’altra sentenza su un licenziamento per giustificato motivo oggettivo arriva invece dalla Cassazione (sentenza n.6 del 2013): è causa di illegittimità la violazione del principio di buona fede a cui l’impresa è tenuta nella gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti.
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Il caso riguarda una dipendente alla quale, otto mesi prima del licenziamento, era stato proposto di essere spostata in un’altra società del gruppo e aveva rifiutato: l’azienda non aveva specificato che la proposta di ricollocazione era l’unico modo per mantenere un posto di lavoro destinato ad essere soppresso.