Conto alla rovescia per il click day volto a chiedere il rimborso IRPEF/IRES per la mancata deduzione IRAP sul costo del personale dipendente o assimilato (si parte a scaglioni il 18 gennaio).
Ricordiamo inoltre che da quest’anno il modello IRAP 2013 incamera tutte nuove agevolazioni fiscali decise nel 2012, come l’incremento delle deduzioni per le assunzioni agevolate e i nuovi crediti d’imposta:
Scarica modelli e istruzioni: Rimborso IRPEF/IRES – IRAP 2013
IRAP: rimborso IRPEF/IRES
Il rimborso per la mancata deduzione IRAP deve essere utilizzato esclusivamente in via telematica con modalità di invio a scaglioni suddivisi per area geografica.
Si tratta della possibilità di chiedere il rimborso, IRPEF o IRES, per l’IRAP pagata sul costo del personale dipendente o assimilato, introdotta per il 2012 dall’articolo 2, comma 1 del Decreto Salva Italia di fine 2011 (Dl 201/2011 convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214) e poi estesa ai quattro anni precedenti dall’articolo 4, comma 12, del dl 16/2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Di fatto si introduce la possibilità di chiedere il rimborso dell’IRAP sul personale dipendente che precedentemente era indeducibile.
=> Leggi le novità del Salva Italia sulle deduzioni IRAP
È inoltre possibile presentare l’istanza anche per i quattro periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, purché alla data del 28 dicembre 2011 (entrata in vigore del Decreto Salva Italia) fosse ancora pendente il termine dei 48 mesi (quattro anni) previsto per poter richiedere il rimborso.
Significa che il contribuente, impresa o professionista, può chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (o della maggior eccedenza a credito) versate dal 28 dicembre 2007. Per i versamenti in acconto, il termine dei quattro anni si calcola dal momento del versamento del saldo.
L’importo ammesso in deduzione, in base all’articolo 2 del Decreto Salva Italia, è pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo 446 del 1997. In base agli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 dello stesso dlgs 446/1997, ne hanno diritto:
- società di capitali e enti commerciali,
- società di persone e imprese individuali,
- banche e altri enti e società finanziarie,
- imprese di assicurazione,
- persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni,
- soggetti diversi da quelli sopra elencati, a condizione che determinino la base imponibile IRAP secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l’attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata).
La deduzione IRAP spetta anche se nel periodo di imposta considerato il bilancio risulta in perdita. In questo caso, la nuova deduzione dà luogo a una maggiore perdita, da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d’imposta utile successivo. Più nel dettaglio, se la perdita è stata utilizzata in un periodo d’imposta per il quale sia stata già presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà richiedere il rimborso della maggiore IRPEF o IRES versata per tale periodo di imposta. Se invece la perdita non è stata ancora utilizzata, potrà essere impiegata nel primo esercizio utile, sempre che risulti ancora pendente il termine stabilito per il suo utilizzo.
L’Agenzia delle Entrate precisa che comunque, anche se non emergono importi da rimborsare, è necessario presentare il modello per comunicare al Fisco le maggiori perdite rideterminate. Per queste ultime la scadenza dei 48 mesi decorre dalla data in cui sarebbe scaduto il termine di versamento del relativo saldo IRPEF/IRES.
È possibile presentare richiesta di rimborso anche nel caso in cui sia già stata presentata, prima del marzo 2012, istanza di rimborso cartacea (in base all’art 38 del Dpr 602/1973). In questo caso, spetta il rimborso dell’importo originariamente richiesto in misura non superiore a quello spettante ai sensi dell’articolo del Salva Italia. Se però al momento di presentazione dell’istanza il termine di 48 mesi è
ancora pendente, l’importo rimborsabile è pari a quanto richiesto in base alla nuova disciplina (ovvero al Salva Italia) anche se superiore a quanto originariamente richiesto tramite istanza cartacea.
Click Day IRAP
La tempistica di invio prevede un meccanismo con click day scaglionati per area geografica del contribuente (vale il domicilio fiscale indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi).
Si parte venerdì 18 gennaio 2013 con le Marche e si chiude venerdì 15 marzo 2013 con Brescia, Cremona e Mantova. Lo scaglionamento è elencato nell’allegato C del provvedimento dell’Agenzia.
=>Leggi i motivi dell’abolizione del click day IRAP nazionale
Le istanze di rimborso devono essere presentate obbligatoriamente in modalità telematica, che può essere presentata direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fiscoline, oppure tramite intermediario abilitato, che dovrà rilasciare al contribuente un esemplare cartaceo dell’istanza trasmessa secondo le modalità telematiche e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando anche il software “RimborsoIrapSpesePersonale“, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Modello IRAP 2013
Il nuovo modello IRAP 2013 ingloba le novità previste dalle misure fiscali, come aumento della deduzione forfettaria per donne e giovani sotto i 35 anni assunti a tempo indeterminato, previsto dal Salva Italia (con l’art. 2, comma 2, che va a modificare l’articolo 11, comma 1, lettera a, del dlgs 446/1997).
Più in particolare la deduzione è salita a 10mila 600 euro (da 4mila600) per le donne e i giovani under 35, e sale ulteriormente, a 15 mila 200 euro (da 9mila200) per le Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
=> Leggi la normativa aggiornata sull’IRAP
C’è poi il credito d’imposta per le nuove infrastrutture, introdotto dall’articolo 33 del Dl 179/2012 (decreto Sviluppo bis) che riguarda nuove infrastrutture di importo pari ad almeno 500 milioni di euro mediante l’utilizzo di contratti di partneriato pubblico-privato con progetti definitivi da approvare entro il 31 dicembre 2015 e che non abbiano contributi pubblici a fondo perduto. Il credito d’imposta è stabilito nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico finanziario fino a un limite massimo del 50% del costo dell’investimento.
Nuove detrazioni regionali: ci sono nel quadro IR nuovi campi utilizzabili per le detrazioni IRAP disposte da leggi regionali.
Infine i crediti da operazioni straordinarie: c’è un’apposita sezione nel quadro IS per segnalare i crediti IRAP ricevuti in seguito a operazioni straordinarie (esempio: fusione o incorporazione). I crediti segnalati nel quadro IS confluiranno poi nel quadro IR relativo all’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione.