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Pensioni e Lavoro: Dl Sviluppo estende incentivi all’esodo

di Barbara Weisz

Pubblicato 7 Dicembre 2012
Aggiornato 24 Giugno 2013 12:18

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Gli incentivi all'esodo previsti dalla Riforma del Lavoro Fornero per i lavoratori vicini alla pensione vengono estesi alle procedure di mobilità e ai dirigenti, mentre i lavoratori in mobilità perdono la precedenza nelle assunzioni: le novità del Dl Sviluppo bis.

La legge di conversione del Dl Sviluppo bis approvata dal Senato estende gli incentivi all’esodo – previsti dall’articolo 4, comma 1 della Riforma del Lavoro Fornero (legge 92/2012) – per lavoratori anziani e dirigenti nelle aziende con più di 15 addetti.


Scarica il testo del Dl Sviluppo bis

Nuovi incentivi all’esodo

Tramite accordi tra aziende e sindacati, si potranno applicare anche nell’ambito o nei casi di:

  • procedure di mobilità (ex art. 4 della legge 223/91),
  • licenziamenti collettivi (ex art. 24 della stessa legge 223/91),
  • processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

L’azienda si impegnerà a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, pagando all’Inps i contributi fino al raggiungimento della pensione.

=>Leggi gli incentivi all’esodo della Riforma del Lavoro

Prepensionamento

Il prepensionamento a carico dell’azienda introdotto dalla Riforma Fornero è applicabile solo a lavoratori a cui mancano massimo 4 anni per la pensione (di vecchiaia o anticipata).

Ora viene esteso alle procedure collettive e ai dirigenti, pubblici e privati, anche quando le prestazioni sono a carico di forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (è il caso dei manager).

Il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS, accompagnata da fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità: l’accordo diventa efficace quando arriva il via libera INPS.

Per i lavoratori in mobilità, il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate alla gestione degli interventi assistenziali (quelle previste dall’articolo 5, comma 4, della legge n.223 del 1991) mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

L’azienda non è più tenuta a pagare il contributo ASPI dovuto in tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro diverso dalle dimissioni in base alla Riforma del Lavoro (art. 2, comma 31).

=> Vai allo speciale Riforma del Lavoro

Mobilità

I lavoratori in mobilità perdono la precedenza nel caso in cui l’azienda proceda ad assunzioni, nemmeno se queste avvengono nelle unità produttive interessate dai licenziamenti. Si tratta di una deroga a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge n.223 del 1991.

Tutte queste novità sono inserite nel maxi-emendamento del governo al Dl Sviluppo bis che è stato approvato definitivamente dal Senato il 6 dicembre 2012 e che ora passa alla Camera: la legge di conversione va approvata entro il 18 dicembre 2012.