Si avvicina una importante scadenza fiscale per i datori di lavoro: l’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sui rendimenti del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti accantonati al 31 dicembre 2012, fissata per il 17 dicembre.
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La scadenza è stata fissata dalla riforma della previdenza complementare n. 47/2000 per il 16 dicembre di ogni anno, ma nel 2012 cade di domenica, quindi slitta al 17 dicembre.
Si tratta di un anticipo, il saldo dovrà poi essere versato entro il 16 febbraio, ma essendo sabato, anche questa data slitta fino al lunedì 18 febbraio 2013.
Sono chiamati all’adempimento tutti i sostituti d’imposta, con eccezione di coloro per i quali il 2012 rappresenta il primo anno di attività, non essendoci alcuna rivalutazione da tassare.
La tassa dell’11% viene infatti applicata al solo rendimento nelle casse aziendali del trattamento di fine rapporto.
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L’appuntamento riguarda invece quelli costituiti nel 2011, i quali però hanno la possibilità di saltarlo per versare l’intera quota direttamente in febbraio.
Per tutti i datori di lavoro che non svolgono il ruolo di sostituti d’imposta, quindi, niente acconto: la sostitutiva va liquidata con la dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno in cui il TFR è corrisposto.
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Il versamento fa effettuato tramite modello F24, da inviare per via telematica. In presenza di crediti con il Fisco è possibile portarli in compensazione. Il codice tributo da utilizzare nella sezione “Erario” è il n. 1712 per l’acconto dell’imposta sostitutiva di dicembre. Per il saldo di febbraio il codice tributo di riferimento è il n. 1713.