Le azioni distribuite ai dipendenti da un’impresa sono da considerare, ai fini fiscali, come redditi da lavoro dipendente o assimilato, e tassate in base al criterio del “valore normale“, stabilito dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi. Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 103/E del 4 dicembre 2012 rispondendo a un interpello in materia. In parole semplici, si potrebbe riassumere dicendo che le stock option sono da considerare, ai fini della tassazione, come i fringe benefit.
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La tassazione delle azioni
Fino al giugno 2008 c’era un particolare regime fiscale previsto per i conferimenti di azioni a determinati lavoratori dipendenti o assimilati, individuati discrezionalmente dalla società promotrice dell’operazione, piuttosto che alla generalità dei dipendenti: era l’articolo 51, comma 2, lettera g-bis del TUIR, in materia di stock option, che prevedeva la possibilità di non considerare reddito di lavoro dipendente la parte di azioni corrispondente alla differenza tra il valore delle stesse al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Con il dl 112 del 2008, convertito dalla legge 133 del 6 agosto 2008, l’articolo in questione è stato abrogato. Quindi, i conferimenti in azioni da parte della società al dipendente o agli amministratori devono
«necessariamente essere ricondotte nell’ambito dei fringe benefit e, come tali, considerate imponibili quali reddito di lavoro dipendente». Questo, in ragione del «principio di onnicomprensività secondo cui tutte le somme e i valori che il dipendente riceve, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, sono reddito di lavoro dipendente».
Bisogna considerare nello stesso modo anche i compensi in natura relativi a soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come i titolari di rapporti di collaborazione (ad esempio gli amministratori di società). In definitiva: le azioni concorrono alla determinazione di reddito da lavoro dipendente ai sensi dell‘articolo 51 del TUIR nel caso di dipendenti, e ai sensi dell’articolo 50, primo comma, lettera c-bis, nel caso degli amministratori.
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Il valore da tassare
Qual è il valore da assoggettare a tassazione? L’articolo 51, comma 3 del TUIR individua nel cosiddetto valore normale il criterio generale da utilizzare, i cui principi sono stabiliti dall‘articolo 9, comma 4:
- Azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri: in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
- Azioni non quotate, quote di società non azionarie e titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società: in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all’ammontare complessivo dei conferimenti.
Tassazione degli utili
Gli utili che i dipendenti o amministratori ricevono dalle azioni, invece, sono da considerare redditi da capitale e sono tassati conseguentemente (in base all’articolo 44, comma 1, lettera e del TUIR). Lo chiarisce sempre l’Agenzia delle Entrate illusttrando la tassazione dei dividendi percepiti dai titolari delle azioni assegnate.
«la qualifica di lavoratore dipendente (o assimilato) rileva esclusivamente al momento dell’offerta delle azioni, mentre la fase successiva non attiene in alcun modo al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dall’azionista con l’emittente».