La pausa tra due assunzioni a tempo determinato si riduce a 20-30 giorni negli studi professionali: la novità è frutto del “perfezionamento” di quanto stabilito dalla Legge Fornero.
La Riforma del Lavoro (Legge 92/2012) ha infatti modificato la lunghezza dell’intervallo obbligatorio tra due contratti a termine consecutivi, pena l’obbligo per il datore di lavoro di stipulare il secondo a tempo indeterminato.
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La legge preesistente (D.lgs. 368/2001) dava attuazione alla Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, stabilendo il termine di 10 giorni in caso di contratto di durata massima sei mesi e di 20 giorni per contratti di durata superiore a sei mesi.
Il ministro del Welfare Elsa Fornero, con la Riforma del Lavoro, ha invece innalzato questo intervallo di tempo a 60 e 90 giorni rispettivamente, con l’obiettivo di disincentivare le forme contrattuali precarie.
La novità aveva sollevato malcontento, perché penalizzava situazioni specifiche di lavoro, tanto da richiedere nuovi interventi normativi a riguardo:
=>Vedi le nuove regole sugli intervalli tra contratti a tempo determinato
Per rendere più flessibile l’obbligo è intervenuto il Decreto Sviluppo (Legge 83/2012), dando la possibilità di modificare la durata dell’intervallo obbligatorio tra due successive assunzioni a termine: abbreviabile in presenza di accordi nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Una recente circolare del ministero del Lavoro ha infine chiarito che le pause obbligatorie fra contratti a termine possono sempre essere ridotte, in base ad accordi fra sindacati e imprese.
=>Leggi la circolare: su pause fra rinnovi decidono le parti
Ne è un esempio l’accordo siglato da Confprofessioni, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil: si accorcia negli studi professionali la distanza tra due contratti a termine successivi, passando a 20-30 giorni a seconda della durata del contratto.
Per i rapporti di lavoro regolati dal contratto collettivo siglato tra Confprofessioni e le tre organizzazioni sindacali di settore, dunque, tra due assunzioni successive a tempo determinato potranno intercorrere 20 giorni se il contratto ha durata inferiore ai 6 mesi, 30 giorni se maggiore.