Tra le imminenti novità della Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012) del ministro del Welfare Elsa Fornero c’è l’ASPI (articolo 2, comma 1 e seguenti): l’assicurazione sociale per l’impiego sta per entrare in vigore, l’avvio è previsto dal 1° gennaio 2013.
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L’ASPI è stata introdotta come forma di ammortizzatore sociale fornendo un’indennità mensile di disoccupazione – per coloro che sono rimasti senza impiego non per propria volontà (es. riduzione consensuale del rapporto) – dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
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A chi spetta l’ASPI
Requisito necessario per accedere all’ASPI sarà quindi lo stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgvo n. 181/2000 modificato dal Decreto legislativo n. 297/02, almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Questi serviranno per calcolare la misura dei contributi figurativi che l’indennità coprirà con versamenti pari alla media delle retribuzioni imponibili previdenziali degli ultimi 2 anni.
Come ottenere l’indennità
La presentazione della domanda di accesso ASPI deve essere inoltrata all’INPS dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ed entro 2 mesi dalla stessa, utilizzando esclusivamente il canale telematico.
Si avrà diritto a fruire dell’indennità per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione dell’ultimo anno dedotti i periodi fruiti nel periodo stesso, purché si permanga nello stato di disoccupazione.
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In caso di occupazione, l’indennità del beneficiario verrà sospesa, ma solo fino ad un massimo di 6 mesi. La contribuzione versata dal datore di lavoro in questo periodo di occupazione potrà essere fatta valere ai fini di un nuovo trattamento dell’ASPI.