Il contratto di apprendistato: come ha inciso la Riforma Fornero?

di Anna Fabi

3 Dicembre 2012 10:55

Analisi delle novità introdotte della Riforma Fornero per valorizzare l’apprendistato quale canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro.

Apprendistato ante Riforma

Il Testo Unico del 2011 in materia di apprendistato ha ridisegnato l’istituto in un’ottica di maggiore condivisione delle parti sociali, abrogando tutte le norme previgenti, fonte di conflitti tra normativa statale e normativa regionale, e che hanno comportato in diverse occasioni la censura della Corte Costituzionale. Il testo contiene la definizione delle tre tipologie:

  1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni;
  2. apprendistato professionalizzante, rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni, teso all’apprendimento di un particolare mestiere;
  3. apprendistato di alta formazione, rivolto anch’esso ai giovani dai 18 ai 29 anni, proiettato al conseguimento di una qualifica più elevata, quale ad esempio i dottorati di ricerca e l’accesso alla professioni ordinistiche.

=> Consulta la nuova disciplina dell’Apprendistato

Vengono, altresì, delineati alcuni principi da rispettare nella stipula del contratto, quali: la necessità della forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano individuale da redigere anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; la possibilità di un inquadramento inferiore fino a due livelli rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono la qualificazione al cui raggiungimento è finalizzato il contratto; la necessaria presenza di un tutor aziendale.

E’ rimandata alla contrattazione collettiva, attraverso appositi accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, la disciplina generale dell’istituto.

Il contratto di apprendistato è esplicitamente qualificato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato da una prima parte temporalmente definita improntata alla formazione, della durata massima di cinque anni a seconda dei profili professionali così come individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Durante il periodo formativo, viene introdotto un divieto di recesso se non per giusta causa o per giustificato motivo per ambedue le parti del contratto, pena il rischio di esporsi ad una richiesta di risarcimento del danno; al termine del periodo di formazione, entrambe le parti potranno recedere liberamente, fermo l’obbligo del preavviso durante il quale continuerà ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato.

Ove il recesso non sia esercitato al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Novità della Riforma

Gli obiettivi della Riforma Fornero sono: valorizzare l’apprendistato quale canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro ribadendo, quale elemento caratterizzante ed essenziale della fattispecie, l’obbligo formativo in capo al datore di lavoro; promuovere la stabilizzazione del rapporto di lavoro incentivandone il proseguimento al termine del periodo di formazione.

Riforma del Lavoro: scopri cosa è cambiato per l’Apprendistato

La legge n. 92/2012 ha introdotto alcune modifiche significative, tra cui:

  • la previsione di una durata minima del contratto di apprendistato, che non può ora essere inferiore a 6 mesi, fatta eccezione per i lavoratori stagionali per i quali la contrattazione collettiva nazionale potrà provvedere diversamente;
  • la condizione che i datori di lavoro con dieci o più dipendenti non possano assumere nuovi apprendisti se almeno il 50% degli apprendisti già in servizio da 36 mesi non abbiano proseguito il rapporto di lavoro (percentuale ridotta al 30% per i primi 3 anni di attuazione della legge);
  • la modifica del rapporto tra numero di apprendisti e numero di lavoratori dipendenti determinandolo in 3 a 2 per le imprese con dieci o più dipendenti e 1 a 1 per le piccole imprese, salva la disciplina specifica indirizzata alle imprese artigiane contenuta nella Legge n. 445/85. Nell’ipotesi di mancato raggiungimento delle percentuali predette, anche ove nessuno degli apprendisti venga riconfermato, è comunque consentita l’assunzione di un apprendista.

La contribuzione è dovuta nella misura ridotta del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i datori di lavoro che occupano almeno dieci dipendenti e nella misura del 1,5% e del 3% dell’imponibile rispettivamente per il primo e per il secondo anno per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti.

Lo sgravio contributivo è del 100% nei primi tre anni del contratto, nell’ipotesi di contratti stipulati a far data dal 01 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016.

=> Leggi gli incentivi per i datori che assumo apprendisti

Inadempienze

Nel caso di inadempimento nell’erogazione della formazione, il datore di lavoro è esposto all’azione di recupero da parte dell’INPS dei benefici contributivi indebitamente percepiti, pari al doppio della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta in relazione all’inquadramento finale previsto per l’apprendista. Tuttavia, sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi, va concluso che la completa assenza di qualunque requisito formativo comporta la riqualificazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Anche l’inosservanza dei menzionati limiti percentuali alle assunzioni di apprendisti per i datori che occupano almeno dieci dipendenti, dal cui computo sono esclusi quelli cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per giusta causa di licenziamento, comporta la conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con efficacia dalla data della sua costituzione.

Infine, dal momento che il 25 aprile 2012 è spirato il termine di vigenza transitoria delle vecchie regole (ante T.U. del 2011), si potranno stipulare contratti apprendistato solo nelle regioni in cui sia stata promulgata la specifica normativa e per i settori in cui sia in vigore la contrattazione collettiva di riferimento.

I limiti quantitativi di cui sopra si applicheranno solo alle assunzioni con decorrenza dal 1 gennaio 2013.

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*Articolo a cura dell’Avvocato Corinne Ciriello, socia fondatrice dello Studio Legale Associato Ciriello-Cozzi di Milano; si occupa prevalentemente di responsabilità civile, contrattualistica e diritto del condominio.