Si può agire contro un dipendente sulla base di quanto riscontrato in Rete? Privacy a parte, dipende… nei casi eclatanti è scattato persino il licenziamento, ma se ci si mette in malattia e poi si naviga allegramente su Facebook non è detto che ci siano motivi sufficienti per “procedere”.
L’impiegata IBM, Nathalie Blanchard, balzata agli onori della cronaca per essere stata beccata su Facebook con foto “vacanziere” nonostante un lungo congedo lavorativo per depressione, potrebbe spuntarla contro la revoca dell’indennità da parte dell’azienda!
Più precisamente, la sua assicurazione Manulife le ha tagliato la copertura, ma il suo avvocato ha ricordato a tutte le parti in causa – datore di lavoro compreso – che quanto “appare” non è necessariamente realtà.
In altre parole, se il medico certifica sotto propria responsabilità che un dipendente non è in grado di lavorare per motivi psicologici o fisici, non è detto che stabilisca così la sua totale inadeguatezza nei confronti di qualunque scambio relazionale, anche se avviene online. E divertirsi può essere una terapia…
E così, si può benissimo essere troppo depressi per stare chiusi in ufficio e lavorare sottoponendosi a stress, pressioni, elevata concentrazione e responsabilità ma essere emotivamente e psicologicamente stabili per partire per una vacanza, o per fare due chiacchiere sui social network scherzando con amici e familiari con cui non sussiste alcun rapporto professionale, che implica tensioni e stress! Con il dovuto buon senso, s’intende.
Resta da capire, ad ogni modo, se il materiale pubblicato nei siti di social network come Facebook – condivisi solo con i propri contatti – possa essere ammissibile come elemento probante in una causa di lavoro o in qualunque altra sede legale. Facebook non è come Google: i social network irretiscono gli utenti in complicate norme su privacy, copyright su quanto pubblicato e vincoli vari, è vero, ma il punto è che si tratta sempre di spazi privati, condivisi magari con migliaia di utenti ma tecnicamente non pubblici.
Diverso il caso della diffamazione o simili: «la tutela dei beni morali e, più in generale, dei diritti della personalità non viene sospesa nello spazio telematico» secondo l’avvocato Giuseppe Conte, professore di diritto privato ed esperto di privacy e web, espressosi nei mesi scorsi sulla delicata materia.