Novità sull’applicazione del regime fiscale dell‘IVA per cassa: con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21/11/12 sono state diffuse le nuove procedure per l’esercizio dell’opzione in base alle regole modificate della riforma.
Dal 1° dicembre 2012 entra in vigore secondo le nuove disposizioni previste dal decreto attuativo dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (Decreto Sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ne ha accolto la revisione.
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L’IVA per cassa è il regime fiscale differito che consente di posticipare il versamento e la detrazione IVA al momento del pagamento: la riforma attuata con il Decreto Sviluppo ne ha ampliato il raggio di azione e ha previsto nuove regole su esigibilità e detrazione.
In base alle indicazioni del Fisco, è possibile prima esercitare l’IVA per cassa e poi comunicare l’opzione nella dichiarazione presentata l’anno successivo (quadro VO del modello IVA), perché la scelta può essere dedotta dal comportamento concludente del contribuente.
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Il regime può essere esercitato per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui volume d’affari non superi i due milioni di euro.
L’esigibilità IVA scatta dal momento in cui viene saldata la fattura, oppure trascorra un anno dal momento in cui viene effettuata l’operazione (a meno che entro l’anno il cessionario o committente non sia assoggettato a procedure concorsuali).
Le fatture per le quali si intende esercitare l’IVA per cassa dovranno riportare l’annotazione che lo attesti, come disposto dall’articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012.
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Nel caso in cui si opti per l’IVA per cassa tale scelta vincolerà il contribuente per almeno un triennio, a meno di superare il limite di 2 milioni di euro di fatturato o di revoca espressa da esercitarsi nelle stesse modalità previste per l’opzione.
L’opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui si esercita, tranne per il 2012 poiché il nuovo regime fiscale differito entrerà in vigore dal 1° dicembre.
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Per ulteriori informazioni consulta il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21/11/12