Con il nuovo Redditometro 2013 l‘accertamento sintetico è dietro l’angolo. Come affrontarlo? Ma soprattutto, come affrontare la richiesta di contradditorio che il Fisco richiede al contribuente “non congruo”, per dargli la possibilità di motivare lo scostamento tra spese sostenute e reddito dichiarato prima di far scattare l’accertamento sintetico?
Per capirlo analizziamo la normativa di riferimento, che è la legge 122/2010.
=> Leggi come si applica il Redditometro 2013
Onere della prova
Come ormai ben noto la determinazione sintetica del reddito presunto può essere «fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria».
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Questo ci conferma che sì, inutile illudersi, l’onere della prova spetta al contribuente. In ogni caso.
Nondimeno, il Fisco «può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile».
Contraddittorio
Il Fisco «ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento».
Poco consola che la determinazione sintetica del reddito faccia scattare l’accertamento – con preventiva notifica di contraddittorio – solo se le spese superano del 20% il reddito dichiarato.
Fortunatamente, in fase di rodaggio il Fisco – consapevole della complessità del sistema e di quanto sia dietro l’angolo una incongruenza solo apparente – sarà meno rigido nel valutare le spese dei contribuenti, nondimeno avvierà comunque la fase di contraddittorio, proprio perché spera così di capire i punti deboli del sistema ed eventualmente correggerlo:
=>Leggi i criteri di valutazione del Fisco all’avvio del Redditometro
Certo viene da pensare: ma perché testare il sistema sulla pelle dei contribuenti? Tanto più che, anche in questa fase di preannunciato avvio soft (leggi in cosa consiste), l’onere della prova spetterà comunque al malcapitato, anche se recenti sentenze affermano che l’accertamento sintetico non può scaricare l’onere della prova sul contribuente (Leggi le sentenze).
La presunzione di reddito, o meglio della capacità di spesa, è complessa perché condizionata da parametri difficilmente riconducibili a semplici standard. E dunque non ci vuole nulla per far scattare un’incongruenza.
E allora, come difendersi in sede di contraddittorio? L’unica è disporre di tutta la documentazione che comprovi la provenienza delle fonti di reddito utilizzate per le spese sostenute, anche dei familiari. E indietro fino all’anno d’imposta 2009.