I Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma beneficeranno della sospensione della mediazione tributaria fino al 1 gennaio 2013, sia per quanto concerne l’istanza sia la conclusione del procedimento.
Oltre alla sospensione del pagamento delle tasse fino a giugno 2013 – provvedimento che riguarda il versamento dell’IRPEF e della TARSU -, la nuova normativa introdotta con il decreto legge 74/2012 e con l’estensione del decreto 83/2012 inserisce tra le misure anche alcune modifiche alla disciplina dei processi (articolo 6 del Dl n. 74).
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Le novità sono state rese note dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E, nella quale si parla della sospensione dei giudizi tributari pendenti presso gli uffici situati nei Comuni emiliani colpiti dal sisma:
«L’articolo 6 del Dl 74/2012 , ai commi 1 e 2, introduce la sospensione di diritto, fino al 31 dicembre 2012, dei processi e delle relative attività nei giudizi pendenti, alla data del 20 maggio 2012, presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma (per la loro individuazione, occorre rifarsi all’allegato 1 al decreto Mef dell’1 giugno 2012). In tale elenco non vi sono sedi di uffici giudiziari tributari. Tuttavia, per effetto dell’estensione delle disposizioni del Dl n. 74 ai comuni di Ferrara e Mantova operata dall’articolo 67-septies, comma 1, del Dl n. 83, la sospensione dei processi trova applicazione per le controversie tributarie che alla data del 20 maggio 2012 erano pendenti innanzi alle Commissioni tributarie provinciali di Ferrara e Mantova.»
La sospensione non riguarda invece i procedimenti cautelari e le richieste di misure cautelari (articolo 22 del Dlgs n. 472/1997).