Guida alle nuove regole su fatturazione e IVA previste dalla Direttiva n. 2010/45/UE, che tutti gli Stati membri devono recepire entro il primo gennaio 2013:
- riduzione oneri amministrativi per le imprese,
- semplificazioni e contabilità per cassa per le PMI,
- fatturazione elettronica come la cartacea,
- nuove scadenze per le fatture.
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Diciture e dati in fattura
Per quanto attiene al ciclo attivo di fatturazione, si è deciso di ampliare il numero delle operazioni con certificazione, comprendendo anche la cessione di beni e le prestazioni non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in un Paese diverso dal proprio:
- Cessionario/committente residente UE, dicitura da inserire in fattura: “inversione contabile”.
- Cessionario/committente residente extra-UE, dicitura: “operazione non soggetta”.
Diventa inoltre necessario inserire nel documento la partita IVA del cessionario/committente nazionale o UE se impresa, il codice fiscale nel caso di persona fisica.
Fattura semplificata
Vi si può ricorrere nel caso di operazioni che non superino i 100 euro o anche 400 euro per ambiti specifici in cui sia difficile rispettare gli adempimenti per le emissioni di fatture.
- Cliente residente in Italia: indicare codice fiscale o partita IVA invece dei dati identificativi.
- Cliente residente nella UE: numero di identificazione IVA definito dal Paese di residenza.
È comunque obbligatorio inserire corrispettivo (anche in una valuta diversa, tenendo presente il tasso previsto dalla Banca Centrale Europea) e imposta, così da ottenere la base imponibile.
Fattura elettronica
La fattura digitale viene equiparata in tutto e per tutto a quella cartacea:
=> Leggi le nuove regole sulla fattura elettronica
Scadenze
È possibile effettuare la fatturazione fino al 15esimo giorno del mese successivo alla prestazione a cui il documento contabile si riferisce per cessione di beni e per servizi forniti allo stesso soggetto nel corso di un mese, ma anche per i servizi generici resi in ambito UE.
IVA e Fatturazione di beni
La nuova norma impone IVA esigibile al momento della fatturazione, con una scadenza massima fissata al 15 del mese successivo alla cessione del bene.
=>Confronta con le nuove regole sull’IVA per cassa
In caso di acquisto: il compratore deve ricevere la fattura dall’operatore UE entro il secondo mese successivo alla compravendita altrimenti il compratore è obbligato a produrre un’autofattura entro il 15 del terzo mese successivo allo scambio. Questo, anche nel caso in cui il cedente non risieda in uno degli Stati UE.
Il momento in cui viene effettuata l’operazione è quello in cui inizia il trasporto o la spedizione del bene nel Paese cedente, mentre l’acquisto si ritiene compiuto al momento dell’arrivo della merce sul territorio nazionale.
Gli acconti incassati o pagati per una cessione o acquisto di beni con un Paese UE non sono più soggetti all’obbligo di fatturazione; nel caso in cui vengano emesse fatture in forma anticipata (ad esempio in caso di fatturazione di un acconto), esse diventano prova dell’effettuazione dell’operazione e rendono l’imposta, da quello stesso momento, immediatamente esigibile.
Fatturazione di servizi
La normativa resta immutata: l’effettuazione dell’operazione viene individuata al momento dell’ultimazione del servizio stesso; gli acconti, pagati o incassati, vanno sempre fatturati; l’anticipata fatturazione non stabilisce automaticamente l’anticipazione del momento di effettuazione del servizio.