Conto alla rovescia per il versamento dell’acconto IRPEF 2012. La data di riferimento è il 30 novembre sia che si tratti del secondo acconto (dopo il versamento del primo a luglio o ad agosto con la maggiorazione) che del versamento IRPEF unico.
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Il versamento come di consueto va effettuato in un’unica soluzione mediante modello F24 (da inviare in modalità esclusivamente telematica per i titolari di partita IVA).
Il codice tributo da indicare nel modello F24 per il versamento dell’acconto IRPEF è il 4034. Per le somme dovute, qualora siano presenti crediti con il Fisco, è ammessa la compensazione.
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La data del 30 novembre interessa tutti coloro che dopo la presentazione del modello UNICO PF 2012 sono risultati avere un debito d’imposta con l’Amministrazione finanziaria (rigo RN 33 con importo pari o superiore a 52 euro) e coloro che avrebbbero dovuto presentare la dichiarazione ma non l’hanno fatto.
Per il calcolo del dovuto deve essere considerata la riduzione dal 99% al 96%, stabilita con il DPCM del 21 novembre 2011, da applicare all’importo risultante nel rigo RN33 “Differenza” del modello UNICO 2012 PF. Nel caso non si sia presentata precentemente la dichiarazione dei redditi va considerato anche il reddito complessivo.
Il differimento del 3% previsto dal DPCM del 21 novembre 2011, ovvero la misura del 96% è applicabile esclusivamente in questa occasione, ovvero in concomitanza con il versamento della seconda o unica rata di acconto. La differenza verrà poi versata nel 2013 in sede di saldo.
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Tornando al calcolo dell’acconto IRPEF, in generale esistono due modi: il metodo storico e quello previsionale.
Il primo normalmente si applica a coloro che hanno un quadro reddituale costante, per i quali il calcolo viene effettuato sulla base del rigo “Differenza” del modello di dichiarazione UNICO PF presentato nell’anno di riferimento.
L’altro è più indicato per coloro che hanno un quadro reddituale variabile, per i quali l’acconto IRPEF si calcola in maniera presuntiva, utile soprattutto nei casi si preveda di conseguire un reddito più basso dell’anno precedente perché questo secondo metodo consente di effettuare un versamento inferiore a quello che risulterebbe con il calcolo storico.
Possibile anche non versare alcun acconto, ma nel caso in cui poi si consegua del reddito c’è il rischio di incorrere in una sanzione pari al 30% dell’importo non versato.