Cambiano le disposizioni in materia di lotta alla mafia nelle imprese italiane: il Consiglio dei Ministri ha approvato le modifiche al Codice delle leggi antimafia in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, introducendo nuove regole relativamente alla documentazione richiesta alle aziende.
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La documentazione è stata integrata dal D.Lgs che contiene “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” a seguito dell’entrata in vigore delle norme che hanno rideterminato le situazioni dalle quali si può dedurre l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.
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Avvocatura dello Stato
Dunque l’articolo 1 del provvedimento riformula l’articolo 39 relativo all’assistenza legale dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.
Fondamentalmente la novità è che, finora, nel corso della procedura era l’amministratore giudiziario (nominato con il provvedimento che il quale il tribunale dispone il sequestro preventivo e nomina anche il giudice delegato alla procedura) a decidere se avvalersi o meno dell’Avvocatura mentre il ora la situazione viene ribaltata affidando la scelta all’Avvocato generale dello Stato.
Verifica antimafia
L’altra modifica è apportata dall’articolo 2 del D.Lgs che modifica l’articolo 85 del Codice Antimafia definendo un nuovo elenco di operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia, estendendolo anche
- ai gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.);
- ai membri dei collegi sindacali di associazioni e società nonché ai componenti dell’organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (comma 2-bis);
- alle imprese prive di sede principale o secondaria in Italia;
- alle società concessionarie di giochi pubblici.
Documentazione antimafia
L’articolo 3 del del D.Lgs corregge invece l’articolo 86 del Codice Antimafia relativo alla documentazione antimafia, costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia rilasciate dal prefetto.
Relativamente alla validità della comunicazione antimafia, viene stabilita una durata di 6 mesi dalla data di acquisizione, contro i 12 dell’informazione antimafia, sempre a partire dalla data di certificazione.
Novità vengono introdotte con riferimento al procedimento di rilascio delle informazioni antimafia: i soggetti vengono ora censiti dalla banca dati nazionale. A questa vengono quindi subordinati il rilascio dell’informazione liberatoria del prefetto.