Guida alla fruizione del credito d’imposta per investimenti in Ricerca e Sviluppo tramite l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, come previsto dal Decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. nella L. 7 agosto 2012, n. 134):
L’agevolazione consiste nel contributo del 35% sulle spese effettuate per l’assunzione – attraverso forme contrattuali stabili – di nuovi dipendenti, fino a un tetto massimo di 200.000 euro per ciascuna azienda (effettuata a partire dall’entrata in vigore del decreto) e senza limiti temporali di applicazione:
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Può beneficiarne qualsiasi tipo di impresa, ditta individuale o società. Corsia preferenziale per le aziende con sede presso uno dei paesi colpiti dal terremoto del maggio scorso, a cui sono riservati 2 milioni di euro per il 2012 e 3 milioni per il 2013.
Il credito è vincolato al mantenimento dei posti di lavoro per almeno tre anni, che scendono a due anni per le PMI.
È necessario inserire il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui viene maturato e in quelle dei periodi in cui viene utilizzato (solo in compensazione).
Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non è subordinato al limite annuale di utilizzo di 250.000 euro e non è rilevante per stabilire la percentuale di deducibilità degli interessi passivi.
Requisiti
Il personale assunto deve possedere almeno uno dei seguenti titoli di studio: dottorato di ricerca conseguito presso università italiana o estera (se riconosciuto equipollente); laurea magistrale in discipline tecnico- scientifiche. Dovrà essere impiegato in attività di R&S per:
- lavori sperimentali o teorici svolti;
- ricerca pianificata o indagini critiche;
- acquisizione, combinazione, strutturazione e uso di conoscenze e capacità esistenti;
- realizzazione di prototipi per scopi commerciali e di progetti pilota.
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Domanda di credito
Per accedere all’agevolazione le imprese devono presentare un’istanza telematica: sarà realizzata apposita piattaforma attraverso cui inviare la documentazione.
È richiesta documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Le imprese sono tenute ad allegare la certificazione al bilancio. Quelle non soggette a revisione contabile e prive di collegio sindacale devono rivolgersi a un revisore dei conti o professionista abilitato che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, rapporti di collaborazione o dipendenza con l’impresa stessa.
Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono considerate ammissibili entro 5mila euro. Se il revisore attesta il falso nell’esecuzione degli atti che riguardano la certificazione, l’ammenda può raggiungere i 10.329 euro.
Perdita del bonus
a) numero dipendenti inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale;
b) posti di lavoro creati non conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese (per la definizione ci si rifarà alle disposizioni comunitarie);
c) impresa beneficiaria delocalizzante in Paese non Ue riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo.
d) violazioni non formali alla normativa fiscale o contributiva in materia di lavoro dipendente – per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a € 5.000 – o alla normativa su salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.