In questo capitolo della Guida al bilancio aziendale vediamo come trattare i contributi pubblici alle imprese – erogati in base a disposizioni legislative di Stato, UE o Enti Pubblici – occorre verificarne la natura, in base alla quale l’agevolazione potrà qualificarsi in conto esercizio, capitale o impianti.
Contributi in conto esercizio
I contributi in conto esercizio sono erogati allo scopo di ridurre i costi dell’impresa o integrare i ricavi della gestione caratteristica o accessoria della stessa. Vanno imputati a Conto Economico fra gli “Altri ricavi e proventi”. I contributi erogati a copertura di interessi su finanziamenti vanno invece classificati in diminuzione degli interessi passivi. Nel momento in cui si ha diritto ad un’agevolazione l’impresa dovrà darne menzione in bilancio alimentando il conto “Crediti d’imposta per agevolazioni”. Quando il credito d’imposta diverrà esigibile si chiuderà con il conto “Debiti verso l’Erario”. In questo modo i debiti verso l’Erario che l’azienda ha maturato si troveranno ridotti della quota di agevolazione spettante.
=> Contributi alle imprese in conto esercizio e impianti
Contributi in conto capitale
Vengono definiti finanziamenti in conto capitale o a fondo perduto se finalizzati all’incremento dei mezzi patrimoniali dell’impresa e al potenziamento del suo apparato produttivo. Vanno imputati a Conto Economico fra i “Proventi straordinari”.
Contributi in conto impianti
Se i contributi sono commisurati al costi di acquisto di un bene strumentale si è in presenza di un contributo in conto impianti. In tal caso si deve applicare la tecnica dei risconti in base alla vita utile del cespite mentre l’ammortamento si calcola sul valore lordo del bene.In alternativa il contributo può ridurre il costo del cespite e l’ammortamento si calcola sul valore residuo. Se l’ammortamento è iniziato in un periodo precedente alla deliberazione del contributo, le quote riferite agli esercizi precedenti vanno imputate a “Sopravvenienze attive”. Qualsiasi investimento agevolato deve essere menzionato in Nota Integrativa affinché chiunque legga il bilancio ne sia messo a conoscenza. Alcune agevolazioni possono avere un riflesso fiscale poiché danno diritto ad un Crediti d’imposta. L’elenco di tali agevolazioni sono solitamente indicate nel quadro RU del Modello Unico. In tale ambito è bene specificare che i crediti d’imposta, ove previsto, possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs 241/97 ovvero in diminuzione delle imposte specificamente individuate dalle norme. Non danno diritto a rimborsi eccetto casi ove espressamente previsto.
Bonus Energia
Le imprese che fruiscono di agevolazioni sugli interventi volti al risparmio energetico devono iscrivere in bilancio le spese sostenute e il relativo incentivo tenendo conto della competenza. Si ricorda che le spese sostenute fino al 2010 dovranno essere ammortizzate in cinque anni mentre quelle sostenute dal 2011 in poi in dieci anni.
Bonus Ricerca
Il Decreto Sviluppo ha previsto un incentivo per le imprese che sostengono progetti di ricerca svolti da Università, Istituti universitari, Enti Pubblici di ricerca, Agenzia Spaziale Italiana, Istituti di ricovero e Organismi di ricerca senza scopo di lucro. In pratica, a fronte di investimenti effettuati nel 2011 e 2012, o avviati in data antecedente al biennio ma limitatamente ai costi sostenuti nel suddetto periodo, è previsto un credito d’imposta. L’investimento è di competenza dell’esercizio in cui è ultimata la prestazione di ricerca ovvero alla data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori. Il credito d’imposta per la ricerca scientifica equivale ad un’aliquota pari al 90% della differenza tra l’importo degli investimenti effettuati nel corso del 2011 e del 2012 e la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. E’ utilizzabile solo in compensazione con modello F24 indicando il codice tributo 6835, deve essere indicato obbligatoriamente nel modello Unico quadro RU, deve essere ripartito in tre quote annuali, è cumulabile con altre agevolazioni e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione.
=> Legge di Stabilità: credito d’imposta Ricerca e Sviluppo
Bonus occupazione
Nelle regioni del Mezzogiorno – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia – è previsto un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione, deve essere indicato nel modello Unico quadro RU e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione. In pratica ai datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione. L’incentivo, tuttavia, è riconosciuto solo per l’assunzione dei cosiddetti “soggetti svantaggiati” in base all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. Per il calcolo del bonus occorre far riferimento alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione. Per aver diritto all’agevolazione è necessario che il posto di lavoro creato venga conservato per un periodo minimo di tre anni.