Bocciata la mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali da parte della Corte costituzionale che ne ha stabilito l’illegittimità perché incostituzionale per eccesso di delega legislativa.
Ad essere illegittima è la obbligatorietà della mediazione, imposta prima di ricorrere al Tribunale.
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I difetti di legittimità
Da sottolineare che la Corte non ha ritenuto illegittimo l’intero d.lgs. 4 marzo 2010, n.28, ma solo l’art. 5, commi primo, secondo e terzo, la parte relativa all’obbligatorietà della media conciliazione, ovvero quella che recita:
«Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione».
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Incostituzionale anche il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione non più obbligatoria
Visto che ogni norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione – come recita l’art. 136 della Costituzione – la mediazione non è più obbligatoria.
Il ministro della Giustizia Paola Severino ha spiegato che ora rimane comunque quella facoltativa, aggiungendo: «vorrà dire che punteremo sugli incentivi».