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Legge di Stabilità: le detrazioni fino a 3mila euro

di Barbara Weisz

12 Ottobre 2012 16:20

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Il tetto di 3mila euro sulle detrazioni al 19% previsto dalla Legge di Stabilità esclude solo le spese sanitarie, così come le ristrutturazioni edilizie e gli interventi per efficienza energetica: guida all'applicazione delle nuove regole.

La Legge di Stabilità ha introdotto un tetto di 3mila euro per le spese da portare in detrazione fiscale, già a partire dalla dichiarazione 2013 sui redditi 2012. La misura è infatti retroattiva e si applicherà alle spese sostenute da gennaio di quest’anno.

Oggetto della misura, le voci su cui si applica la detrazione del 19%, ad esclusione di quelle sanitarie su cui però scatta la franchigia da 250 euro (>> consulta le spese a cui si applica  il taglio di deduzioni e detrazioni).

Applicazione del tetto

Resta inoltre il dubbio sul significato di questo tetto: si applica alla spesa sostenuta o detraibile? In quest’ultimo (probabile) caso vorrebbe dire godere di una detrazione massima di appena 570 euro.  La norma – ancora non pubblicata in Gazzetta Ufficiale –  sembra infatti riportare la seguente indicazione: «gli oneri sono detraibili dall’imposta lorda per un ammontare non superiore» ai 3mila euro.

Il tetto alle detrazioni si applicherà a tutti i contribuenti con reddito superiore ai 15mila euro. Sono quindi esenti coloro che dichiarano meno di questa cifra.

Prima di vedere punto per punto le voci di spesa penalizzate o risparmiate, ecco i link agli articoli con il dettaglio di tutti i nuovi interventi:

Spese detraibili fino a 3mila euro

Il tetto massimo di 3mila per le detrazioni del 19% in dichiarazione dei redditi riguarda tutte le voci previste dall’articolo 15 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) ad esclusione di quelle sanitarie (lettera c).

Il limite si applicherà dunque a:

  • mutui (sempre con il limite di detraibilità di 4mila euro)
  • spese funebri
  • spese di istruzione secondaria e universitaria (sempre in misura non superiore a quella stabilità da tasse e contributi degli istituti statali)
  • assicurazioni sulla vita o premi assicurativi contro il rischio di invalidità permanente, con i consueti limiti
  • erogazioni liberali (Stato, Regioni, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro…)
  • spese per attività sportiva dei minori
  • canoni di affitto
  • spese per addetti all’assistenza personale (badanti) nei consueti limiti.

Esenzioni

  • spese mediche, chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie,
  • acquisto di medicinali (certificato da fattura o scontrino fiscale),
  • spese per i mezzi necessari ad accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento, e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza dei portatori di handicap.

Sono escluse anche le agevolazioni per le ristrutturazione edilizie e il bonus energia, visto che non rientrano nell’articolo 15 del Tuir. Si tratta delle agevolazioni al 36-50% e al 55% recentemente prorogate e rimodulate con il decreto Crescita di inizio estate (>> vai alla Guida su detrazioni edilizie e per efficienza energetica).

Retroattività

Anche questa misura (come quella sulla franchigia di 250 euro) è retroattiva: in deroga allo Statuto del Contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 3), che vieta la retroattività delle misure fiscali, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, quindi sui redditi 2012 che si dichiarano nel 2013.