Contratti di rete: la nuova disciplina per le reti d’impresa

di Francesca Pietroforte

12 Ottobre 2012 12:10

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Il Decreto Sviluppo ha semplificato la disciplina per la stipula del contratto di rete estendendo i benefici per le PMI che sposano il modello delle reti di imprese.

Il Decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83) ha integrato e modificato la disciplina per le reti di imprese che si alleano per migliorare la competitività sul mercato, siglando un accordo che prevede un programma condiviso.  Mentre prima il contratto di rete doveva essere iscritto presso il Registro imprese al quale era iscritta ogni impresa coinvolta (art. 3, co. 4-quater, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modif. nella L. 9 aprile 2009, n. 33), ora basta farlo presso il Registro dove ha sede la rete.

Oltre a introdurre semplificazioni,  il DL anche ha esteso alle PMI l’accesso ai contributi destinati ai consorzi per l’internazionalizzazione, anche se non vi sono iscritte.

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Il contratto di rete

Il contratto – firmato digitalmente dal rappresentante legale di tutte le aziende partecipanti attraverso l’utilizzo del modello Reti (scarica il modello e le istruzioni di compilazione) da inviare al Registro imprese e redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata – deve indicare:

  • riferimenti di ogni partecipante (nome, ditta, ragione o denominazione sociale);
  • obiettivi strategici dei partecipanti e modalità per misurarne lo stato di avanzamento;
  • programma con diritti e obblighi assunti di ciascun partecipante, modalità di realizzazione dello scopo comune;
  • fondo patrimoniale comune quando previsto, con misura e criteri di valutazione di conferimenti iniziali ed eventuali contributi successivi di ciascun partecipante, regole di gestione;
  • durata e termini di adesione al contratto;
  • condizioni di recesso anticipato ferme restando le regole generali di legge in materia di scioglimento dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
  • organo comune se previsto, con riferimenti del soggetto prescelto per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, poteri di gestione e rappresentanza conferiti e regole per la sua eventuale sostituzione;
  • regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti che non rientrino nella sfera dell’organo comune
  • modificabilità a maggioranza del programma di rete se previsto, con relative regole

In caso di presenza del fondo comune è facoltà della rete di imprese di iscriversi alla sezione ordinaria del Registro presso la circoscrizione competente a seconda della sede, acquisendo soggettività giuridica.

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Ogni modifica al contratto di rete deve essere inserita in un atto modificativo da presentare al Registro dove è ubicata la sede della rete, che si occuperà di smistare l’informazione presso gli Uffici di Registro competenti per le altre imprese della rete.

La rete di imprese

La rete di imprese (<< leggi tutto) deve ottemperare degli adempimenti formali, indicando su tutta la corrispondenza la propria sede, l’Ufficio del Registro delle imprese presso il quale è iscritta e con quale numero.

Per garantire trasparenza, l’organo comune è obbligato a presentare una situazione patrimoniale presso il Registro delle imprese al quale fa capo la rete entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, redatta, se possibile, secondo le regole di redazione del bilancio delle Spa.

Consulta la normativa sui bilanci aziendali

Per quanto riguarda le obbligazioni contratte dalla rete, i terzi possono rivalersi solo con la rete stessa e quindi nei confronti del fondo comune, e non con le singole aziende.