Tratto dallo speciale:

La tassazione sui redditi delle persone fisiche in Polonia

di Anna Fabi

9 Ottobre 2012 09:00

logo PMI+ logo PMI+
Gli obblighi fiscali per chi risiede in Polonia o produce reddito nel Paese pur conservando la propria residenza originale: applicabilità dell'aliquota del 19%, come evitare la doppia tassazione, i suggerimenti utili in caso di dubbi e incertezza fiscale.

In questo articolo – curato dalla Dott.ssa Julita Mortka*, consulente legale ed esperto M&A di Consuldimo –  introduciamo in breve gli obblighi fiscali a cui è sottoposta una persona fisica avente residenza in Polonia o che vi produce reddito pur conservando la residenza italiana: focus sull’applicabilità dell’aliquota del 19% e su come evitare la doppia tassazione nei due paesi, con i suggerimenti pratici in caso di incertezza fiscale.

Obblighi fiscali limitati e illimitati

Prima di addentrarci nella differenza tra le due tipologie di imposte è bene richiamare la definizione di residenza fiscale e come essa viene interpretata in Polonia. Secondo l’articolo 3, comma.1 della Gazzetta Ufficiale Polacca (Anno 2010 numero 51, pos. 307 ) si considera avente residenza fiscale in Polonia:

  • la persona che ha nel Paese il centro dei suoi interessi vitali,
  • la persona che risiede nel Paese per almeno 183 giorni.

Non esiste una vera definizione legale di “centro di interessi vitali” in Polonia, tanto meno in altri accordi internazionali. Alcune indicazioni sono state fornite dall’OCSE, che la definisce come il luogo dove le relazioni personali ed economiche dell’individuo sono più strette.
Giocano un ruolo determinante le relazioni familiari e sociali, il lavoro, le attività culturali e associative, la sede di affari e quella dalla quale si amministrano le proprietà. Per tale motivo ne consegue che il concetto di “centro di interessi vitali” potrebbe essere di non semplice individuazione e tutte le condizioni elencate sopra devono essere esaminate congiuntamente ed in base alle esigenze personali del contribuente.

Obblighi fiscali illimitati. Vengono considerate soggette agli obblighi fiscali di tipo illimitato tutte le persone fisiche che possiedono una residenza fiscale nel Paese; la tassazione si applica sia ai redditi generati in Polonia che a quelli  percepiti da uno Stato estero.

Obblighi fiscali limitati. A prescindere dalla residenza, tutti redditi generati in Polonia sono soggetti alla tassazione obbligatoria secondo le regole interne dello Stato; le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione evitano in questo caso il fenomeno per cui lo stesso presupposto sia soggetto due volte a tassazione in due diversi stati.

Aliquote in Polonia

Anche in Polonia la tassazione è calcolata sul reddito annuale prodotto. Quest’ultima viene applicata attraverso le seguenti aliquote d’imposta:

  • aliquota del 18% – da zero a 85 525 zloty** di base imponibile
  • aliquota del 32% – per redditi superiori a 85 525 zloty di base imponibile

(**4 zloty sono circa 1 EUR).

Esistono alcune eccezioni. Sui redditi prodotti dalla vendita di valori in borsa, dai dividendi distribuiti ai soci, dalle royalities e dai depositi bancari viene applicata un’aliquota del 19%. Un elenco completo di queste voci è riportato nell’articolo 10 della Legge sull’imposizione fiscale delle persone fisiche.

In più, le persone fisiche che svolgono un’attività economica possono adottare un’aliquota unica forfettaria del 19%.

Come evitare la doppia imposizione

Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono uno strumento di politica internazionale tributaria necessarie ad evitare il fenomeno per cui lo stesso presupposto sia soggetto due volte a tassazione in due diversi stati. La Polonia ha stipulato numerosi accordi internazionali con numerosi paesi sulle doppie imposizioni. Esistono principalmente due metodi per evitare la doppia tassazione:

  1. detrazione con proporzionalità
  2. esenzione con progressività

Deduzione con proporzionalità. Il contribuente è tenuto a versare le tasse in Polonia sui redditi prodotto all’estero ma può portare in deduzione l’imposta già versata nell’altro paese. Nel caso di reddito nullo in Polonia il contribuente è tenuto comunque a presentare la dichiarazione (PIT) agli uffici competenti sui redditi prodotti all’estero.

Esenzione con progressività. Il contribuente di redditi di fonte estera può computare questi ultimi nell’ammontare del reddito totale, ma solo ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile. Tale aliquota sarà applicata solo agli altri redditi di pertinenza del soggetto in Polonia con esclusione di quelli di fonte estera, esentati per effetto della Convenzione.

Come comportarsi in caso di dubbi?

In generale è utile presentare un’istanza di interpello e “interpellare” l’Amministrazione finanziaria  locale riguardo ai metodi utilizzati per la tassazione dei redditi prodotti all’estero quando sussistono obiettive condizioni di incertezza fiscale (art. 14a  Ordynacja podatkowa).

L’istanza deve contenere i dati identificativi del contribuente la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale (residenza, redditi e paesi di provenienza ecc.). In mancanza di questi requisiti l’istanza è inammissibile e non produce gli effetti tipici dell’interpello.

In Polonia il costo per l’inoltro di un interpello è di 40 zloty (circa 12 euro)  che possono essere pagati anche tramite bonifico bancario.

Entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza,  l’Amministrazione polacca deve rendere al contribuente una risposta scritta e motivata. Qualora il contribuente non ottenga una risposta entro il termine previsto, si intende che quest’ultima concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente (silenzio-assenso).

______________

* Per maggiori informazioni è possibile contattare Consuldimo o scrivere alla dott.ssa Mortka