Con la circolare numero 44/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato i criteri di assegnazione dell’agevolazione “Tremonti-Ter“. I chiarimenti riguardano gli ambiti di applicazione , le caratteristiche dei beni agevolabili, le modalità di fruizione della detassazione e le ipotesi di revoca del beneficio.
La Circolare precisa che è possibile ottenere gli sconti fiscali riconosciuti alle imprese che investono introdotti dall’articolo 5 del Dl 78/2009 indipendentemente dal risultato di esercizio che l’impresa ha ottenuto.
L’agevolazione potrà così concorrere a determinare una perdita che rileverà nella determinazione del reddito secondo le regole del Tuir.
Per quanto concerne i beneficiari, la circolare chiarisce che l’agevolazione è riservata ai titolari di reddito d’impresa residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei non residenti, anche se hanno iniziato l’attività a partire dal 1 luglio 2009.
In merito al perimetro dei macchinari e delle attrezzature ammessi all’agevolazione, indicati nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, viene chiarito che i beni non devono necessariamente essere strumentali, definendo l’apertura sui beni complessi e le componenti informatiche. Rimangono invece esclusi dal beneficio i beni merce, ovvero destinati alla vendita.
La nota dolente è che ancora una volta restano fuori gli incentivi all’IT, come rilevato da Assintel: gli sgravi riguardano infatti i macchinari di tpo “tradizionale” senza tenere conto di quello che è lo scenario ICT moderno e «senza nemmeno un cenno a hardware e software, con una visione figlia di logiche manifatturiere ormai superate da tempo«, come ha dichiarato il presidente Giorgio Rapari.
Di fatto, «i nuovi beni agevolabili, fossero anche PC e Software, devono essere componenti o parti integrate al funzionamento dei nuovi macchinari ammessi ai benefici».
Infine si perde il diritto all’incentivo fiscale qualora, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, il bene venga ceduto a terzi, o venga destinato a finalità estranee all’attività d’impresa, o venga acquisito tramite leasing o oggetto di un successivo contratto di lease back e non venga riscattato, o venga acquistato mediante contratto con riserva della proprietà e risolto per inadempimento del compratore o venga trasferito in strutture ubicate fuori dello Spazio economico europeo, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione interessata.
La revoca non scatta invece se il bene è ceduto in operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e trasformazioni.
Ricordiamo che la misura prevede la possibilità di usufruire della detassazione dal reddito d’impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti effettuati in macchinari e apparecchiature nuovi dal primo luglio 2009 fino al 30 Giugno 2010.