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Regime dei Minimi: requisiti per vecchie Partite IVA

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 3 Ottobre 2012
Aggiornato 4 Ottobre 2012 18:06

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I requisiti per l'accesso al Regime dei Minimi per Partite IVA in attività già nel 2008 e le istruzioni per esercitare l'opzione di adesione.

I requisiti per l’accesso al Regime dei Minimi, anche per le Partite IVA in attività già nel 2008, sono indicati nell’art.1, co. 96 e 99 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, a cui sono andati ad aggiungersi quelli nell’art. 27, co. 2 del DL 98/2011.
I termini per l’adesione sono stati invece indicati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17/E/2012:

Regime dei Minimi: Guida alle nuove regole

Condizioni di accesso

Vediamo uno per uno tutti i casi particolari relativi ai tre requisiti standard:

  1. nessuna attività di impresa o lavoro autonomo nel triennio precedente,
  2. nuova attività non mera prosecuzione di quella svolta in precedenza,
  3. nuova attività anche acquisita ma con fatturato inferiore ai 30.000 euro nell’anno precedente l’acquisto.

Primo requisito

La mera partecipazione all’attività d’impresa quale socio di capitale non rappresenta motivo ostativo per l’accesso ai minimi. Ad esempio, il socio accomandante che abbia partecipato a società di persone può comunque registrare una partita IVA accedendo al Regime dei Minimi, a patto che abbia cessato la propria partecipazione.

Discorso diverso vale per chi detiene una partecipazione in società di persone o di capitali in regime di trasparenza: in questo caso l’accesso ai minimi è interdetto.

L’associato che nel triennio precedente all’acquisizione della partita IVA abbia detenuto una partecipazione in azienda con l’apporto di solo lavoro può accedere al Regime dei Minimi, visto che il reddito prodotto dall’attività precedente deriva da attività assimilata al reddito da lavoro autonomo (regolamentato dall’art. 53, ex co. 2 del D.P.R 917/1986), e non già da lavoro autonomo (normato invece dal co. 1 del medesimo provvedimento).

Secondo requisito

Per quanto riguarda la seconda condizione non è possibile rintracciare una regola univoca ma è necessaria un’analisi specifica caso per caso, tenendo conto che tra gli indicatori sensibili che possano dimostrare la prosecuzione dell’attività svolta precedente sono annoverabili il luogo di lavoro, i clienti e i beni strumentali utilizzati.

In ogni caso se la precedente attività era svolta attraverso un contratto a tempo determinato, o attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo non superiore alla metà del triennio precedente alla costituzione della nuova partita IVA, non si può configurare la continuità nel momento in cui ci si mette in proprio.

Anche nel caso in cui il lavoratore, avendone maturato i requisiti, vada in pensione potrà avviare una nuova attività, identica a quella svolta in precedenza da dipendente, potendo contare sul regime agevolato. Ciò perché la ratio di questo requisito mira a evitare l’accesso ad agevolazioni fiscali attraverso una modifica contrattuale strumentale, spiegabile con la volontà di eludere la norma.

Per quanto riguarda i praticanti, l’attività svolta in regime di praticantato e come tirocinio professionale non è rilevante ai fini dell’accesso ai Minimi, ma lo diventa se il praticante ha assunto partita IVA (attraverso cui fattura i propri compensi) e decide di non optare per i Minimi: in questo caso non potrà effettuare successivamente questo passaggio.

Un’altra fattispecie chiarita riguarda l’accesso al Regime dei Minimi da parte di un soggetto che svolge anche lavoro dipendente. Non potendoci essere spostamento del capitale imponibile verso il sistema agevolato, poiché il reddito da lavoro dipendente viene determinato attraverso altre procedure, l’Agenzia consente l’accesso al regime agevolato.

Terzo Requisito

Se la Partita IVA che vuole aderire al Regime dei Minimi prosegue un’attività d’impresa svolta in precedenza da un altro soggetto soggetto, i ricavi del periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio fiscale – per quanto riguarda l’attività che si rileva – non devono essere superiori al tetto massimo di 30mila euro.

Se l’acquisto avviene nel corso dell’anno, non deve superare i 30mila euro nemmeno il fatturato dell’anno in corso.

Adesione al Regime dei Minimi

I soggetti che optano per il Regime dei Minimi e iniziano la propria attività nel 2012 devono averlo segnalato attraverso la casella presente nel quadro B del modello AA9/11 nella dichiarazione di inizio attività entro il 30 luglio scorso.

Scarica il modello AA9/11

Nel caso di attività nate prima dell’1 gennaio 2012, se il contribuente beneficiava già del regime agevolato si continua ad applicare il medesimo regime senza necessità di comunicazione, se invece il contribuente proviene dal regime delle nuove iniziative, e si trova ancora all’interno del triennio utile, deve comunicare la revoca attraverso il modello di variazione dei dati (lettera R), senza essere obbligato alla segnalazione dell’adesione ai Minimi.

Se l’adesione viene segnalata sostituisce, in via eccezionale e solo per questa volta, la revoca del regime delle nuove iniziative.

Se invece il contribuente proviene dal regime ordinario ed è già scaduto il triennio minimo obbligatorio è necessario indicare la revoca del regime ordinario nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA che va allegata, entro il 30 settembre 2013, al Modello Unico 2013.