Ogni lavoratore ha diritto a un minimo di 4 settimane di ferie, ossia 28 giorni di calendario (non lavorativi, che corrisponderebbero a un periodo complessivo più lungo). Il periodo minimo di ferie non è mai monetizzabile con due eccezioni: risoluzione del rapporto di lavoro e contratto a termine inferiore a un anno.
Per conoscere il proprio monte ferie basta controllare la busta paga, ma per conoscere quali sono i propri diritti in materia, è utile riepilogare come prevede la legge.
Maturazione e calcolo ferie
Il diritto a riposo settimanale e ferie annuali retribuite è sancito dalla Costituzione (articolo 36, comma 3) e regolamentato dal Codice Civile (art. 2109), dal Dlgs 66/2003 e successive modificazioni.
Ferie maturate ogni mese
Di norma, con un contratto a tempo pieno di 40 ore, ogni mese si maturano 2,33 giorni salvo diversa indicazione nel proprio CCNL.
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, inoltre, le ferie maturano pro quota nel tempo in base ai mesi di lavoro (distribuite nei 12 mesi), anche durante periodi di assenza (maternità, congedo matrimoniale, malattia, ferie).
Il periodo minimo può aumentare in base ai contratti di lavoro. Ad esempio, nel caso di settimane consecutive di ferie, ai fini del computo del sabato o della domenica nel novero delle ferie fruite, bisogna far riferimento al singolo CCNL.
Alcuni contratti non contemplano il sabato come giornata lavorativa (e dunque restano esclusi dal calcolo), altri lo considerano come giornata lavorativa a zero ore (se si lavora da lunedì a venerdì ma in busta paga lo stipendio è calcolato su 26 giorni lavorativi) ed in questo caso il sabato compreso tra due settimane consecutive di ferie viene considerato come un giorno di ferie fruito.
A meno di diverse disposizioni contrattuali, che la considerino lavorativa, la domenica resta esclusa dal novero. Quindi, chi si assenta per ferie da lunedì fino a secondo lunedì successivo, di fatto fruisce di 12 giorni.
Interruzione ferie
Se i contratti collettivi lo consentono, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie in presenza di serie ragioni: in caso di richiamo, il lavoratore avrà diritto a consumare la parte restante in un secondo momento. In caso di malattia il lavoratore può sospenderle temporaneamente se si verifica prima delle feriee, a meno di avviso diverso da parte del datore di lavoro, riprenderle una volta esaurito il periodo di malattia stesso.
Se invece la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di goderle dopo la guarigione, previo accordo con l’azienda e sempre che la malattia rappresenti un impedimento per l’effettivo riposo e quindi impedisca il pieno godimento delle ferie.
Godimento e piano ferie: quando si presenta
Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro, che deve darne comunicazione al lavoratore. Se l’azienda chiude per un certo periodo si parla di ferie collettive: in questo caso il lavoratore non può opporsi. Altrimenti, queste sono le regole:
- due settimane (salvo deroghe della contrattazione collettiva, che possono prevederne la riduzione per eccezionali ragioni di servizio, come previsto dalla nota del ministero del Lavoro prot. n. 25/I/0004908 del 18 ottobre 2006) continuative se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
- altre due settimane anche fruite in maniera frazionata, entro 18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione (salvo deroghe della contrattazione collettiva);
- ulteriori giorni eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva o individuale, fruibili in maniera frazionata, secondo i contratti o gli usi aziendali.
Il Piano Ferie estive si presenta in genere a marzo di ogni anno: il dipendente sottopone la propria richiesta al proprio responsabile o dirigente di struttura, anche frazionandole in settimane differenti, di cui di norma due consecutive nell’arco di tempo che va da giugno a settembre, compatibilmente con la chiusura aziendale.
Monetizzazione ferie non godute
Nel caso di mancato godimento, dopo la scadenza prevista (solitamente 18 mesi), il datore di lavoro deve versare i contributi INPS. La mancata fruizione del periodo minimo legale fa scattare le seguenti sanzioni introdotte con l’art. 7 della legge n. 183/2010:
- da 100 a 600 euro per ogni lavoratore;
- da 400 a 1500 euro con violazioni per oltre 5 lavoratori o 2 annualità;
- da 800 a 4.500 euro con violazioni per oltre 10 lavoratori o durate almeno 4 anni.
Come maturano le ferie per un contratto part-time
Abbiamo visto che il diritto alle ferie retribuite è un aspetto fondamentale di ogni contratto di lavoro e questo indipendentemente dall’orario di lavoro. Tutti i lavoratori hanno il diritto di godere di un periodo di riposo per rigenerare la salute del corpo e della mente. Ecco perché il diritto alle ferie spetta allo stesso modo, sia per quanto riguarda la maturazione che per le modalità di fruizione, ai dipendenti assunti con orario part-time e a quelli che sono impiegati full time.
Il legislatore non ha posto alcuna differenza tra lavoratori full-time e part-time, riconoscendo per entrambi l’obbligo di fruire, nel corso dell’anno, di un certo periodo di riposo. Le quattro settimane minime di ferie all’anno di cui abbiamo parlato precedentemente, in Italia, spettano a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal numero di ore lavorative.
La maturazione delle ferie nel part-time segue inoltre le stesse regole del tempo pieno: il dipendente le matura solamente nei mesi in cui risultano lavorati almeno 15 giorni, salvo in quei periodi di assenza che non sospendono la maturazione delle ferie.
Retribuzione delle ferie per i lavoratori part-time
I dipendenti part-time hanno diritto alla retribuzione per le ore di ferie come per quelle lavorate, senza subire alcuna perdita economica. Nella busta paga, per i lavoratori retribuiti ad ore, la colonna “competenze” mostrerà la retribuzione lorda corrispondente alle ore di ferie godute nel mese.
Per i dipendenti retribuiti in misura fissa mensile, invece, le ore di ferie saranno indicate nel cedolino insieme alla quantificazione economica a solo scopo espositivo, in quanto la retribuzione mensile non varia in base alle ore di presenza o assenza, ad eccezione di straordinari, lavoro supplementare o assenze non retribuite. Per questi dipendenti, il compenso per le ore di ferie sarà indicato nella colonna degli elementi figurativi della busta paga, senza influire sul calcolo del netto.
=> Busta paga e RAL: guida al calcolo dello stipendio netto
Calcolo delle ferie per i lavoratori part-time
Nel caso di lavoratori con contratto part-time, dunque, il legislatore ha stabilito che il diritto alle ferie sia riconosciuto allo stesso modo dei lavoratori full-time, ma il calcolo varia in base alla tipologia del part-time:
- Part-time orizzontale: quando il numero di ore lavorate è ridotto su base giornaliera, ad esempio 4 ore anziché 8.
- Part-time verticale: quando sono ridotte le giornate lavorative nella settimana o nel mese, ma la durata giornaliera rimane invariata. Le ferie dei lavoratori stagionali vengono calcolate come part-time verticale.
- Part-time misto: una combinazione delle due tipologie precedenti, con orario variabile sia in termini di ore che di giorni lavorativi.
Calcolo ferie con il part-time orizzontale
Per i dipendenti con contratto part-time orizzontale, il diritto alle ferie retribuite è equiparato a quello dei lavoratori a tempo pieno. In pratica, si calcola lo stesso numero di giorni di ferie all’anno, indipendentemente dalle ore lavorate al giorno. Tuttavia, la retribuzione sarà proporzionata alle ore effettivamente svolte.
Ad esempio, un dipendente che lavora 4 ore al giorno per tutta la settimana avrà gli stessi giorni di ferie del collega full time, ma le sue giornate di riposo saranno composte solo da 4 ore e saranno pagate di conseguenza.
Calcolo ferie con il part-time verticale o misto
Per i dipendenti con contratto part-time verticale o misto, il calcolo delle ferie si basa sui giorni effettivamente lavorati.
In particolare, in caso di part-time verticale la formula sarà:
Numero totale di giorni di ferie all’anno previste dal CCNL * (Numero di giorni lavorati in una settimana / Totale dei giorni della settimana lavorativa)
Ad esempio, se un lavoratore con part-time verticale svolge l’attività per 3 mesi all’anno, si divideranno le ferie annuali previste per i contratti full-time per 12 mesi e si moltiplicheranno per 3. Se ci sono previsti 26 giorni di ferie, il dipendente avrà diritto a 6,5 giorni di ferie all’anno.
Per il part-time misto, è utile suddividere i giorni di lavoro in ore e utilizzare la seguente formula, elaborata da Confprofessioni:
170 (un mese di lavoro in ore) / (100 x percentuale part-time) = ammontare delle ferie in ore
Questa formula permette di calcolare il numero di giorni di ferie maturate in base alla tipologia di contratto part-time. In ogni caso, la retribuzione sarà proporzionata alle ore effettivamente lavorate.
Prendiamo come esempio un dipendente che lavora tre giorni a settimana in un’azienda dove il contratto full time prevede cinque giorni di lavoro settimanali e 26 giorni di ferie all’anno. Questo dipendente lavora il 60% dei giorni rispetto a un collega a tempo pieno. Di conseguenza, avrà diritto al 60% dei giorni di ferie previsti, il che equivale a 15,6 giorni. Tuttavia, per semplificare, questi giorni verranno arrotondati per eccesso, diventando così 16 giorni di ferie annuali.
Come maturano le ferie in base al CCNL
Come accennato, la questione dei giorni di ferie previsti dai vari CCNL è piuttosto complessa. Infatti, ciascun CCNL stabilisce un diverso numero di giorni di ferie annue, che può variare in base al settore di lavoro e all’anzianità del dipendente.
Come maturano le ferie nel CCNL Commercio
Per i dipendenti del settore commerciale, il CCNL prevede un minimo di 26 giorni di ferie all’anno per i lavoratori full time. Nel caso dei lavoratori part time, il numero di giorni di ferie sarà proporzionale alle ore lavorate in rapporto a un full time, ma comunque rispettando sempre le quattro settimane minime.
Come maturano le ferie nel contratto dei Metalmeccanici
Per quanto riguarda le ferie previste nel contratto dei lavoratori Metalmeccanici, in base alla durata della settimana lavorativa (5 o 6 giorni), i lavoratori hanno diritto a 4 settimane di ferie retribuite all’anno. Tuttavia, se un lavoratore ha 10 anni di anzianità di servizio, ha diritto a un giorno in più di ferie. Se invece un lavoratore ha più di 18 anni di anzianità nella stessa azienda, ha diritto a una settimana in più di ferie, per un totale di 5 settimane di ferie retribuite all’anno.
Come maturano le ferie nel contratto Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo
Le ferie previste dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo sono pari a 26 giorni all’anno, considerando una settimana di 6 giorni lavorativi.
Come maturano le ferie nel contratto Edilizia
Con il contratto Edilizia si hanno 4 settimane di ferie nel calendario e 160 ore di ferie retribuite all’anno.
Come maturano le ferie nel CCNL Cooperative socio-sanitarie
Secondo il CCNL Cooperative socio-sanitarie, i dipendenti delle cooperative sociali hanno diritto a quattro settimane di ferie all’anno. Due settimane sono scelte dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori e della cooperativa, mentre le altre due settimane sono scelte dal dipendente. Nel caso in cui il rapporto di lavoro termini, il datore di lavoro è tenuto a pagare il compenso per le ferie non godute.
Come maturano le ferie nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni
L’articolo 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore dei Trasporti e della Logistica stabilisce che i dipendenti hanno diritto a 22 giorni lavorativi di ferie retribuite all’anno, senza includere il sabato come giorno lavorativo.
Tuttavia, se i dipendenti non usufruiscono della settimana corta, ovvero lavorano anche il sabato, avranno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie retribuite.
Il personale assunto o che cessa il proprio rapporto di lavoro durante l’anno avrà diritto alle ferie in base alle frazioni di anno conteggiate per dodicesimi e le frazioni di mese superiori ai 15 giorni considerate come mese intero.
In caso di risoluzione del contratto di lavoro, il lavoratore ha comunque diritto alle ferie o al pagamento dell’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Se il lavoratore ha goduto di più giorni di ferie rispetto a quelli maturati, il datore di lavoro può trattenere l’importo corrispondente ai giorni di ferie non maturati.
Come maturano le ferie nel CCNL Studi Professionali
I lavoratori degli studi professionali hanno diritto a 22 giorni di ferie all’anno (26 per coloro che lavorano sei giorni alla settimana). La maturazione delle ferie nel CCNL degli Studi Professionali avviene a ratei mensili. Il datore di lavoro decide quando concedere le ferie, tenendo conto delle esigenze dello studio professionale e del lavoratore. Anche se lo studio chiude nel mese di agosto, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione in busta paga.
Come maturano le ferie nel CCNL Bancari
Il periodo di ferie per i dipendenti bancari dipende dall’anzianità di servizio:
- durante il primo anno si hanno 20 giorni di ferie;
- dal secondo al quinto anno 20 giorni (22 per i lavoratori inquadrati nella III area professionale);
- da 5 a 10 anni 22 giorni;
- oltre i 10 anni 25 giorni;
- i quadri direttivi hanno diritto a 26 giorni di ferie e durante il primo anno 2 giorni al mese di servizio.
Il contratto prevede massimo due periodi di ferie annuali e uno di questi deve essere di almeno 15 giorni lavorativi. Il calcolo dei giorni deve essere effettuato sulla settimana lavorativa lunedì/venerdì.
Come maturano le ferie nel CCNL Scuola
I docenti di ruolo e i docenti che lavorano su una supplenza annuale hanno diritto a un periodo di ferie retribuito. Le ferie sono regolate dall’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale e sono ripartite in base all’anzianità di servizio.
Il personale con più di 3 anni di servizio ha diritto a 32 giorni di ferie, mentre coloro con meno di 3 anni ne hanno diritto a 30 giorni. Inoltre, ci sono anche 4 giorni di riposo da aggiungere alle ferie e che devono essere utilizzati entro il 31 agosto. Indipendentemente dalla tipologia di servizio, è sufficiente avere almeno 3 anni di anzianità per poter usufruire dei 32 giorni di ferie.
Come maturano le ferie nel CCNL Scuole private e paritarie
Nel CCNL ANINSEI, il Contratto Collettivo Nazionale applicabile al personale delle scuole non statali laiche, i dipendenti hanno diritto a 30 giorni di ferie all’anno con la corrispondente retribuzione normale. La settimana viene considerata di 6 giorni lavorativi per il calcolo delle ferie. Inoltre, hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito per le festività nazionali infrasettimanali soppresse durante l’anno scolastico, ma possono essere goduti solo durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. Il personale non docente riceverà una retribuzione per le festività non godute alla fine dell’anno solare. Infine, tutto il personale ha diritto a 24 ore di riposo settimanale, solitamente la domenica, ma può essere fruito in un altro giorno in caso di necessità.
Come maturano le ferie nel CCNL Credito e Assicurazioni
Il contratto Credito e Assicurazioni prevede periodi di ferie differenti per i dipendenti in base all’inquadramento professionale e all’organizzazione del lavoro:
- il personale amministrativo che lavora 5 giorni a settimana ha diritto a 25 giorni lavorativi di ferie all’anno, mentre il personale che lavora 6 giorni a settimana ha diritto a 30 giorni lavorativi;
- il personale addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione ha diritto a 20-25 giorni lavorativi di ferie all’anno nei primi 5 anni di servizio e a 25 giorni lavorativi negli anni successivi.
Le domeniche, i sabati e le festività non sono considerati giorni di ferie. I dipendenti hanno diritto a un dodicesimo delle ferie previste per ogni mese di servizio nell’anno di assunzione, e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro hanno diritto a un periodo di ferie proporzionale ai mesi di servizio prestati. Le ferie devono essere utilizzate nel corso dell’anno e di norma si usufruisce delle ferie maturate per almeno 2 settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi.
Come maturano le ferie nel CCNL Funzioni çocali della PA
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Locali stabilisce che il periodo di ferie retribuiti dipende dall’articolazione oraria settimanale dei giorni lavorativi. I dipendenti che lavorano cinque giorni alla settimana hanno diritto a 28 giorni di ferie, mentre quelli che lavorano sei giorni ne hanno 32. I dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica Amministrazione hanno rispettivamente 26 e 30 giorni di ferie.
Tutti i dipendenti hanno diritto a quattro giornate di riposo ai sensi della legge n. 937/77 e a un giorno festivo per la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui lavorano.
Se un dipendente chiede di usufruire di una settimana di ferie, significa che ciò corrisponde a 5 giorni effettivi, escludendo il sabato e la domenica.
L’ARAN – Comparto Funzioni Centrali ha equiparato le festività soppresse ai congedi ordinari, ma ci sono alcune differenze nella disciplina ad esse applicabile. I giorni di riposo per festività soppresse devono essere fruiti nell’anno solare e non possono essere trasposti all’anno successivo.
Come maturano le ferie nel CCNL Sanità
Il CCNL del settore sanitario prevede leggere differenze nella concessione delle ferie e delle festività negli ospedali pubblici. Ad esempio, le ferie annuali per chi lavora su 5 giorni sono di 26 giorni e diventano 28 dopo 3 anni, mentre per chi lavora su 6 giorni sono inizialmente di 30 giorni e diventano 32 dopo 3 anni. Queste differenze sono previste dall’articolo 33 del CCNL.
Tutti i periodi di ferie includono anche le due giornate previste dalla legge. Inoltre, ai dipendenti sono attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui prestano servizio è considerata giorno festivo. La durata delle ferie nel primo e nell’ultimo anno di servizio è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato.
I dipendenti che hanno usufruito dei permessi retribuiti conservano il diritto alle ferie. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non possono essere monetizzate, tranne in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Le ferie possono essere frazionate in più periodi, ma devono essere fruite nel rispetto dei turni prestabiliti.
Come maturano le ferie nel CCNL Elettrici
Il CCNL Elettrici regola le aspettative di ferie nell’articolo 29. Come dipendente assunto con il CCNL elettrico, si ha diritto a 20 giorni di ferie all’anno se hai un’anzianità lavorativa fino a 8 anni. Se si hanno più di 8 anni di anzianità, si ha diritto a un giorno aggiuntivo di ferie per ogni anno successivo, fino a un massimo di 24 giorni. Se non si riesce a prendere le ferie, è possibile usufruirne entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Come maturano le ferie nel CCNL Farmacisti
Il CCNL delle farmacie private prevede che i dipendenti abbiano diritto a 26 giorni di ferie annuali, escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali. Questi giorni di ferie sono retribuiti con la normale retribuzione prevista dal contratto. Durante il periodo di ferie, non è consentito lavorare in un’altra farmacia. È vietato anche approfittare del periodo di ferie per andare a prestare servizio in un’altra farmacia. Il datore di lavoro può decidere le ferie tra maggio e ottobre, in relazione alle esigenze della farmacia e al parere dei lavoratori.
Come maturano le ferie nel CCNL Artigiani
Ai lavoratori con contratto artigiani spettano 26 giorni di ferie all’anno in caso di lavoro per sei giorni alla settimana e 22 giorni all’anno in caso di lavoro per cinque giorni alla settimana, e le ferie si maturano durante il rapporto di lavoro a partire dall’assunzione. Il lavoratore può usufruire delle ferie spettanti per almeno due settimane consecutive e le altre due settimane possono essere fruite nei 18 mesi successivi.
Come maturano le ferie nel CCNL Operai Agricoli
Gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie retribuite per ogni anno di servizio presso la stessa azienda. Se vengono assunti, licenziati o si dimettono durante l’anno, hanno diritto a una frazione delle ferie proporzionale ai mesi di servizio prestati, considerando anche i giorni superiori a 15 come mesi interi.
Le leggi sull’età giovane si applicano agli operai di età inferiore o superiore ai 16 anni. Il datore di lavoro deve considerare gli interessi e i desideri dei lavoratori nella pianificazione delle ferie, compatibilmente con le esigenze aziendali. In caso di orario flessibile, il calcolo delle ferie è basato sulle ore.
Come maturano le ferie nel CCNL Ferrovieri
Per i lavoratori con CCNL Ferrovieri e contratti a tempo indeterminato, il periodo di ferie retribuite varia a seconda dell’anzianità di servizio:
- Fino a 8 anni di anzianità: 20 giorni lavorativi se la settimana lavorativa è di 5 giorni, 24 giorni se è di 6 giorni.
Oltre 8 anni di servizio: 25 giorni lavorativi se la settimana lavorativa è di 5 giorni, 29 giorni se è di 6 giorni.
Le ferie vengono calcolate in proporzione ai mesi di servizio per l’anno di assunzione, considerando un mese completo per frazioni superiori a 15 giorni.
Le ferie normalmente devono essere prese in modo continuativo per almeno 15 giorni durante l’anno, di solito tra il 15 giugno e il 15 settembre, con rotazione annuale tra i lavoratori.
In alcuni casi, le aziende possono imporre ferie collettive obbligatorie per un massimo di 6 giorni consecutivi, previa notifica alle RSU. Per le attività legate ai treni, questo periodo può essere ridotto a 4 giorni.
Le ferie devono essere godute entro l’anno di maturazione. Se non è possibile a causa di esigenze di servizio, possono essere prese entro il 30 settembre dell’anno successivo.
Durante le ferie, il lavoratore continua a ricevere la sua retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un pagamento proporzionale delle ferie in base ai mesi di lavoro, con frazioni superiori a 15 giorni conteggiate come mesi completi.
Per alcuni lavoratori, la giornata di ferie è pari a 24 ore libere dal servizio, mentre per altri è collegata al termine programmato del riposo giornaliero o settimanale.
È consentito ai lavoratori cedere ferie e permessi per festività soppresse in determinate circostanze, in favore di chi deve assistere a figli con condizioni di salute particolari.
La cessione di ferie e permessi è disciplinata dalle aziende, nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali.
Come maturano le ferie nel CCNL Cooperative Sociali
Tutti i lavoratori con CCNL Cooperative Sociali hanno diritto a 26 giorni di ferie all’anno, con una settimana lavorativa di 6 giorni. In sostituzione delle 4 festività abolite, i lavoratori hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito da aggiungere alle ferie. Le ferie non possono superare le 3 settimane consecutive, ma la direzione aziendale può concedere eccezioni.
Le ferie sono stabilite dalla direzione aziendale con il desiderio dei lavoratori e le esigenze dell’azienda. Le eventuali chiusure annuali sono considerate nel periodo di ferie. Se un lavoratore non può godere delle ferie, per cause organizzative, può concordare un rinvio con la direzione aziendale. Se un lavoratore lascia il lavoro, riceverà il pagamento delle ferie maturate.
Come maturano le ferie nel CCNL Gas-Acqua
Ogni anno, i lavoratori con CCNL Gas-Acqua hanno diritto a un periodo di riposo con le seguenti disposizioni:
- 26 giorni lavorativi all’anno, se la settimana lavorativa è suddivisa in 6 giorni;
- 22 giorni lavorativi all’anno, se la settimana lavorativa è suddivisa in 5 giorni. Questo numero non include i giorni lavorativi non lavorati a causa della suddivisione dell’orario in 5 giorni.
Le ferie accumulate e non utilizzate entro la fine dell’anno di accumulo, per esigenze di servizio, devono essere prese entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di accumulo.