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Redditometro da ottobre 2012: come funziona l’accertamento sintetico

di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Ottobre 2012
Aggiornato 25 Ottobre 2012 11:37

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Nuovo Redditometro 2012 da fine ottobre: analisi della nuova normativa per l'accertamento sintetico e i riferimenti normativi per che regolano la determinazione induttiva del reddito.

Autunno 2012 denso di novità in materia fiscale e la più attesa dagli Italiani è il nuovo Redditometro, dopo i molteplici rinvii ed il suo annuncio per fine ottobre da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera.

Lo strumento di accertamento sintetico sulla capacità di spesa del contribuente, per scovare eventuali scostamenti rispetto al reddito dichiarato fa paura a molti.

Non mancano infatti i dubbi sui punti deboli di uno strumento contro l’evasione fiscale che rischia di essere eccessivamente invasivo e che finisce per mettere il contribuente onesto nella condizione di dover dimostrare la propria innocenza: vai alle novità del Redditometro 2012-2013

Il Redditometro del Fisco

Lo strumento ad uso del Fisco servirà a valutare se far scattare o meno eventuali controlli sulla congruità dei redditi a partire dal periodo d’imposta 2009 (per quelli antecedenti vale la precedente normativa).

L’accertamento può scattare quando lo scostamento è del 20% ma il Fisco deve prima convocare ire il controllo, convocare il contribuente e chiedere spiegazioni: esiste infatti la possibilità che lo scostamento non comporti alcuna evasione (eredità, risparmi, rendite esenti e via dicendo). Vai agli approfondimenti sul Redditometro.

Ecco intanto la norma punto per punto.

L’articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 modificato dal D.L. 78 del 2010 convertito con la legge 122/2010 stabilisce che il Fisco «può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile».

Dunque: l’onere della prova spetta sempre al contribuente.

La determinazione sintetica può essere «fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria».

Dunque: la presunzione di capacità di spesa è condizionata da parametri esterni difficilmente standardizzabili.

I paletti: la determinazione sintetica è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. Il Fisco «ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento».

Dunque: l’accertamento sintetica scatta per scostamenti di almeno il 20% sul reddito dichiarato, previa convocazione per dimostrare la propria conformità.

Il Redditometro 2.0

Il Redditometro per i contribuenti, non uno strumento di accertamento  ma di controllo della propria conformità, permetterà di verificare direttamente online la compatibilità del proprio reddito con il tenore di vita.
Guarda l’infografica di PMI.it

  • Il Redditometro è composto da 100 voci in 7 categorie, per misurare la capacità di spesa complessiva.
  • I contribuenti sono divisi in 55 gruppi in base a caratteristiche familiari (11 tipologie) e area geografica (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole).
  • E’ previsto un sistema di pesi e coefficienti per ogni singola voce.