Credito d’imposta: il Fisco spiega il Deferred Tax Asset

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 1 Ottobre 2012
Aggiornato 26 Luglio 2016 12:36

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Deferred Tax Asset (DTA): i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul meccanismo di conversione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta.

Chiarimenti sul Deferred Tax Asset (DTA) da parte dell’Agenzia delle Entrate e più in particolare sulla disciplina fiscale del credito d’imposta che deriva dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (Dl n. 225 del 2010 e successive modifiche del Dl n. 201 del 2011). La  circolare  n. 37/E fa riferimento alla remissione in bonis e all’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012.

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Viene quindi esaminato il caso in cui si verifichino perdite d’esercizio o fiscali, spiegando come si determinano le DTA distinguendo tra le due finalità distinte previste dalla norma.Questa ne prevede infatti una più generalizzata, la finalità agevolativa che rappresenta una facoltà per soggetti coinvolti, e una di vigilanza, che vede coinvolte le banche e gli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia per i quali è obbligatorio il meccanismo di conversione delle DTA in credito d’imposta, che avviene in maniera automatica.

In primo luogo si chiarisce che i due regimi operano sia in periodi di ordinaria attività d’impresa che in caso di liquidazione volontaria, procedure concorsuali e di gestione della crisi. Alle società estere che operano in Italia tramite una stabile organizzazione è altresì permesso di usufruire della disciplina, ma viene loro richiesto di non essere in liquidazione volontaria, assoggettate a procedure concorsuali o di gestione della crisi.

Il credito d’imposta ottenuto dalla trasformazione delle DTA può essere utilizzato per essere portato in compensazione, ceduto al valore nominale, richiesto a rimborso della parte residua dopo le compensazioni. Per sapere come fruire dell’agevolazione consulta la risoluzione n. 94/E del 22 settembre 2011 Attenzione però a non commettere errori nell’indicazione del credito d’imposta in dichiarazione, poiché questi vengono sanzionati in proporzione ai danni prodotti per l’Erario (ovvero nessuna sanzione è prevista in caso di errori che non producano effetti in tal senso.