Quinto Conto Energia: il GSE ha pubblicato sul proprio sito la graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al 1° Registro e rientranti nei limiti di costo (Elenco A), che possono dunque aspirare ad ammessi alle tariffe incentivanti se invieranno la richiesta nei termini di legge previsti (vedi sotto).
Pubblicato anche l’elenco degli impianti esclusi dagli incentivi al Fotovoltaico (leggi tutto) concessi dal Quinto Conto Energia, denominato Elenco B.
Graduatoria del GSE
L’Elenco A di impianti rientrati in graduatoria (cosa che non garantisce di per sé l’accesso automatico agli incentivi) è stato redatto sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili ai sensi del DPR 445/00 ed è stato stilato in ordine alfabetico.
Non è stato necessario ordinare gli impianti stabilendo delle priorità in quanto non è stato raggiunto il limite di costo di 140 milioni di euro previsto dal Quinto Conto Energia.
Gli impianti ammessi in graduatoria sono stati suddivisi in due elenchi distinti, a seconda che fossero già in esercizio al momento in cui era stata presentata richiesta di iscrizione al Registro oppure che non lo fossero.
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Per gli impianti ammessi in graduatoria come “impianti in esercizio”, l’invio al GSE della richiesta di concessione della tariffa incentivante dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria (28 Settembre 2012).
Gli altri, gli “impianti non in esercizio”, dovranno invece entrare in esercizio entro un anno dalla stessa data, pena la decadenza dal Registro.
Prevista la fuoriuscita dalla graduatoria anche nel caso in cui la cessione dell’impianto o la cessione dell’iscrizione al Registro ad esso riferita venga effettuata in data precedente alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
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Si ricorda infine che, perché gli incentivi siano erogati, gli impianti fotovoltaici ammessi in graduatoria dovranno superare anche la verifica di altri requisiti previsti dal DM 5 luglio 2012 (c.d. Quinto Conto Energia) e dalla normativa in vigore, compresa l’assenza di condizioni ostative di cui agli articoli 23 e 43 del D.lgs. 28/11.