Imporre un tetto massimo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è illegittimo perché contrasta con le norme comunitarie e con il protocollo di Kyoto che al contrario fissa limiti minimi.
La previsione di un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile è strettamente legata alla concessione degli incentivi alle rinnovabili, ma la sentenza n. 4768 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha decretato che questo limite non può essere imposto dal legislatore nazionale, statale o regionale indistintamente.
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Il caso riguardava il piano energetico regionale della Basilicata approvato nel 2000 che imponeva all’energia prodotta da fonti eoliche (<< leggi tutto sull’Eolico) il tetto massimo di 128 MW di istallazione complessiva entro il 2010, limite oltre il quale non sarebbe più stata concessa nessuna altra autorizzazione.
In questo modo si blocca lo sviluppo del settore, anche se in un ristretto periodo di tempo, remando contro le direttive comunitarie ed internazionali come il protocollo di Kyoto che al contrario impone limiti minimi e prevede una semplificazione normativa volta ad aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La direttiva 2001/77/CE prevede che la produzione di energia avvenga in regime di libero mercato concorrenziale senza limiti e che gli Stati Membri forniscano «un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato interno» mettendo in campo «misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo obiettivi indicativi nazionali».