Un accertamento IVA notificato oltre il termine dei cinque anni sfruttando il differimento previsto dal condono del 2002 va annullato. Lo ha decretato la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza n. 426/1/12.
Il motivo: il condono IVA 2002 inserito nella legge 289/02 (leggi tutto) è stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia UE nel 2008 perché in contrasto con il diritto comunitario, quindi non può essere applicato in alcun caso.
Leggi quando il Condono IVA è disapplicabile dal giudice
La novità della sentenza riguarda la questione dei termini: se confermata nei successivi gradi di giudizio, potrebbe rappresentare un precedente con effetti sugli accertamenti fiscali in materia di IVA.
Il caso riguarda una notifica di accertamento nel 2009 per il periodo di imposta 2002 (quindi oltre 5 anni dopo), che comportava anche un aggravio IVA.
Tuttavia, così come prevede il Testo unico dell’Iva (Dpr 633/72), i termini per l’accertamento IVA scadono dopo un quinquennio (nel caso in oggetto nel 2007): lo slittamento previsto dal condono 2002 (art 10 legge 289/02) contestato dal contribuente è pertanto illegittimo, tanto quanto l’applicazione del condono stesso.
La Commissione Tributaria Provinciale ha pertanto confermato anche in questo caso l’inapplicabilità del condono IVA sulla base della giurisprudenza europea.
Condono IVA 2002
Intorno al condono fiscale IVA del 2002, e alla sua inefficacia in seguito alla sentenza Ue del 17 luglio 2008 esiste una corposa giurisprudenza, con diversi pronunciamenti anche di Cassazione.
A complicare il quadro, le norme successive al 2002 che riguardano proprio il condono. Ad esempio, nella manovra finanziaria bis del 2011 (Dl 138/2011, convertito nella legge 148 del 14 settembre 2011) c’è una proroga, al dicembre 2012, degli accertamenti pendenti al 31 dicembre 2011.
Condoni fiscali 2011: consulta le manovre e le riforme.
Un pronunciamento della Cassazione (19333/11) stabilisce che il condono 2002 non è necessariamente in contrasto con la normativa comunitaria, che troverebbe applicazione solo quando non c’è un contenzioso aperto fra Fisco e contribuente. Il condono IVA 2002 prevede invece la riduzione di una lite in atto, e in questo senso non andrebbe disapplicato.
C’è però un’altra, successiva, sentenza di Cassazione, la 8110 del 2012 (leggi sopra), secondo cui il giudice può disapplicare la legge sul condono in contrasto con la direttiva comunitaria. E la pronuncia della Ctp di Lecce sembra andare in questa stessa direzione.