Deducibilità delle spese dei professionisti per la formazione e per l’uso promiscuo di immobili: per quantificarla in dettaglio è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 35/E, in risposta ai quesiti di commercialisti ed esperti fiscali nell’ambito del Modulo di aggiornamento professionale (MAP) 2012.
Spese di formazione
Le spese per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti agli albi professionali si possono dedurre nel limite del 50% come stabilito Tuir, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, senza possibilità di deroghe migliorative.
Formazione continua: i nuovi obblighi per i professionisti
(in vigore dal 15 agosto 2012)
L’Agenzia delle Entrate ha dunque confutato la possibilità di dedurre integralmente queste spese, sulla base di una possibile differenziazione fra i corsi di aggiornamento professionale e la partecipazione a convegni e congressi.
La questione riguarda l’articolo 54 comma 5 del Tuir, secondo cui «le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare».
Il dubbio partiva dalla considerazione che la norma di fatto stabilisce che una quota-parte di tali spese, forfetizzata nella misura del 50%, sia da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico o, comunque, extra-professionale. E chiede quindi se non si possano invece dedurre integralmente le spese di pura partecipazione (quindi, con esclusione di vitto e alloggio) per la formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali, in relazione alle quali pare fuor di dubbio un vincolo di inerenza pieno rispetto all’esercizio della propria attività professionale.
Risposta: la legge non prevede alcuna distinzione circa la natura del corso, ed è quindi applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali (dunque, deduzione al 50%).
Immobili ad uso promiscuo
Per gli immobili utilizzati dai professionisti per uso abitativo e di lavoro (promiscuo) la rendita catastale è deducibile nella misura del 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione.
Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili (come le utenze gas, luce e telefono).
Leggi anche – IMU per uso promiscuo: prima casa e studio o ufficio professionale
Ai fini della deduzione è irrilevante la porzione dell’unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell’attività professionale: si può dedurre solo il 50% come dispone l’articolo 54, comma 3, del Tuir e non di più, anche se per l’attività professionale si occupano 75 mq su 125 complessivi.
Le spese per i servizi relativi all’immobile (utenze) sono anch’esse deducibili nella misura forfettaria del 50%.