L’acquisizione d’ufficio del DURC, o meglio l’ultima Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica (la n. 6 del 31 maggio 2012) è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 207 del 5 settembre 2012.
Più in particolare, la circolare recante “Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall’articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall’articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183” si snoda in tre paragradi distinti, riguardanti:
- l’applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall’art. 40, comma 02, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall’art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183;
- l’acquisizione d’ufficio nella materia dei lavori pubblici;
- le modalità di effettuazione della richiesta del DURC.
La circolare richiama il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ribadendo quanto da esso stabilito in tema di DURC, ovvero che nei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Questo significa che, come ribadito diverse volte dal Ministero, in tale ambito il DURC non può essere consegnato all’Amministrazione direttamente dal privato, ma è l’Amministrazione a dover richiedere il documento alle Amministrazioni preposte al suo rilascio o, se previsto, alle Casse Edili utilizzando il servizio on line disponibile sul sito sportellounicoprevidenziale.it, mentre la trasmissione del certificato deve avvenire tramite PEC.
Tale procedura di acquisizione deve avvenire in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, con il fine di non ostacolare il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture o il pagamento del saldo finale.
Diverso è il caso dei rapporti tra privati per i quali restano valide le disposizioni dell’art. 90, comma 9, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: il privato può richiedere il rilascio del DURC per consegnarlo ad altro privato.
In ogni caso, in fase di rilascio, sul DURC deve essere apposta la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, pena la sua nullità (comma 02 dell’art. 40, del Dpr n. 445 del 2000).