Pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. 201 del 29 agosto 2012) i primi decreti MEF che regoleranno il nuovo Registro dei Revisori Legali, in vigore dal 13 settembre 2012e istituito presso il Ministero dell’Economia. I tre DM (144/2012, 145/2012 e 146/2012), in attuazione della direttiva 2006/43/CE, disciplinano rispettivamente:
- modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro,
- requisiti e condizioni di abilitazione,
- regole del tirocinioper l’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.
Tirocinio
La riforma della revisione legale era stata prevista dal Decreto Legislativo n. 39/2010 ma solo ora comincia a prendere corpo. La principale novità riguarda il tirocinio, che avrà durata pari a 3 anni (diversamente dai 18 mesi richiesti a dottori commercialisti), in linea con la direttiva europea.
Il triennio scatta dalla data di invio della richiesta di iscrizione nel Registro del tirocinio (presso il MEF), che è vincolata dalla presentazione di una domanda redatta secondo il modello predefinito.
Per gli iscritti, il D.M. n. 146 individua, tra le altre cose, i diversi obblighi (comunicazione variazioni; segretezza e riservatezza; versamento di un contributo fisso) e le modalità di svolgimento (presso un revisore legale o una società di revisione legale iscritti al Registro).
Registro dei Revisori
L’iscrizione al Registro dei Revisori Legali, riservata a persone fisiche e società che godono dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 39/2010, è vincolata alla presentazione di una domanda, di cui il D.M. n. 144 individua contenuto, modalità di presentazione e istruttoria. L’iscrizione nel Registro dei Revisori Legali di Paesi extra-Ue o di revisori di Stati membri UE è contemplata nel D.M. n. 145.